Circolare 3/E: condominio minimo, detrazione spese manutenzione e detrazione per interventi recupero patrimonio edilizio
In data 2 marzo 2015 è stata pubblicata sul sito dell'Agenzia delle entrate la Circolare 3/E "Questioni interpretative prospettate dal Coordinamento Nazionale dei CAF e da altri soggetti", recante chiarimenti relativi a oneri detraibili e deducibili. Qui di seguito illustriamo alcuni quesiti e le relative risposte.
Condominio minimo - Detrazione spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica - ulteriori chiarimenti
D: La risoluzione n. 74/E del 2015 ha chiarito che per le spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di condomìni minimi, la fruizione della detrazione è subordinata, tra l’altro, alla richieste del codice fiscale del condominio. Ma tali chiarimenti possano valere anche per le rate di detrazione relative ad anni precedenti e per le spese sostenute nel 2015, qualora non sia stato ancora richiesto il codice fiscale del condominio?
R: Nel presupposto che il pagamento sia stato effettuato mediante bonifico bancario/postale si può ritenere che non sia necessario acquisire il codice fiscale del condominio nelle ipotesi in cui i condomini, non avendo l’obbligo di nominare un amministratore, non vi abbiano provveduto. In assenza del codice fiscale del condominio, i contribuenti, per beneficiare della detrazione per gli interventi edilizi e per gli interventi di riqualificazione energetica realizzati su parti comuni di un condominio minimo, per la quota di spettanza, possono inserire nei modelli di dichiarazione le spese sostenute utilizzando il codice fiscale del condòmino che ha effettuato il relativo bonifico. il contribuente sarà tenuto, in sede di controllo, a dimostrare che gli interventi sono stati effettuati su parti comuni dell’edificio, e, se si avvale dell’assistenza fiscale, è tenuto ad esibire ai CAF o agli intermediari abilitati, oltre alla documentazione richiesta per comprovare il diritto alla agevolazione, un’ autocertificazione che attesti la natura dei lavori effettuati e indichi i dati catastali delle unità immobiliari facenti parte del condominio.
In sintesi: Con riferimento agli interventi di recupero edilizio e di risparmio energetico i condòmini potranno usufruire delle detrazioni anche a prescindere dalla richiesta del codice fiscale da parte del condominio. Ciò nel presupposto che i bonifici di pagamento siano stati assoggettati a ritenuta d’imposta da parte di banche e poste.
Detrazione per spese di manutenzione, protezione o restauro delle cose vincolate e detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio
D: la detrazione delle spese per la manutenzione, protezione o restauro dei beni di interesse storico ed artistico (art.15 TUIR) è cumulabile con la detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (art.16 bis TUIR)?
R: il diritto alla detrazione spetta, ai “soggetti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro” dei beni culturali. Il riferimento normativo contenuto nell’art. 15 in questione risulta, lo stesso previsto dall’art 16-bis del TUIR secondo cui la detrazione delle spese per interventi di recupero è cumulabile con le agevolazioni già previste per gli immobili oggetto di vincolo ridotte nella misura del 50%. Sulla cumulabilità tra le due agevolazioni, l’Amministrazione finanziaria si era già espressa e stabiliva che “Gli effetti derivanti dalle disposizioni sono cumulabili con le agevolazioni già previste sugli immobili oggetto di vincolo ridotte nella misura del 50%”. E' stato chiarito inoltre che le altre agevolazioni cumulabili cui applicare la riduzione del 50% sono contenute nell’art. 13-bis del TUIR (corrispondente, nell’attuale numerazione del TUIR, all’art. 15, comma 1, lett. g).