Lavoro

Maestri di sci e INPS - Chiarimenti su obbligo contributivo


Con il messaggio n. 20027 del 5 dicembre 2012 l'INPS ricorda che ai sensi dell'art. 29, legge 3 giugno 1975, n. 160, i maestri di sci che svolgono la loro attività in forma autonoma, ancorché per il tramite di una associazione tra professionisti, sono tenuti all'iscrizione presso la Gestione Commercianti.

In relazione ai dubbi circa l'evidente carattere di stagionalità di tale attività, rinviando alla propria precedente Circolare n. 147/2004, l'INPS ribadisce tale obbligo di iscrizione per l'intera annualità « anche qualora abbiano lo status di studenti o pensionati in assenza di altra attività lavorativa che faccia venir meno il requisito della prevalenza, (...) secondo le regole generali della gestione o comunque fino alla data di cessazione dell’attività in CCIAA ».

L'obbligo contributivo, pertanto, viene meno solo ed esclusivamente alla effettiva cessazione dell'attività in CCIAA (non rileva, a tal fine, né la sospensione dell'attività, né lo stato di "inattività").

Al contrario, i soggetti non iscritti presso la CCIAA, in quanto non in possesso di una struttura imprenditoriale stabile, possono attestare l’eventuale cessazione dell’attività al termine della stagione invernale, presentando domanda di cancellazione tramite l'apposita procedura telematica, salvo nel caso della sussistenza di un partita IVA attiva per l’attività che determina l’iscrizione.