Fisco

Cessioni intracomunitarie di veicoli: l’onere della prova di consegna grava sul cedente


Nelle cessioni intracomunitarie di beni, il cedente nazionale può emettere una fattura senza l’applicazione dell’imposta ai sensi dell’art.41 del DL 331/1993, nel rispetto dei requisiti sostanziali disposti dalla norma: tra questi, l’onere della prova di consegna del bene nel territorio del cessionario comunitario, resta uno degli adempimenti fondamentali, in mancanza del quale il contribuente spesso incappa in sanzioni in caso di controllo, per negligenza o semplicemente per l’oggettiva difficoltà nel reperire un’adeguata documentazione probatoria.

Il caso

L’Agenzia delle entrate ha contestato a un operatore nazionale il difetto dei requisiti per l’applicazione della non imponibilità IVA, ai sensi dell’art.41 del DL 331/1993, nell’ambito di una cessione di un’autovettura a una società francese; nello specifico l’Agenzia contestava l’uscita “fittizia” del veicolo dal territorio italiano per mancanza di un’adeguata prova di consegna mentre il contribuente sosteneva di poter dimostrare la correttezza dell’operazione fornendo una serie di documenti comprovanti l’esistenza della società cliente francese, oltre all’assegnazione di una targa di prova e l’assicurazione del veicolo.

La prima eccezione posta dall’Agenzia è stata che la prova di consegna delle merci, nonostante possa essere fornita con ogni mezzo, la stessa deve avere carattere di certezza e incontrovertibilità, elementi mancanti nella documentazione fornita dal contribuente. Inoltre, il certificato di assicurazione del veicolo e l’assegnazione di una targa di prova (rimovibile per sua natura) non sono prove idonee a dimostrare il trasporto dell’autovettura nel Paese di destino; l’Agenzia rileva infine la mancanza delle copie del trasporto verso l’estero (DDT e CMR) corredate dai dati identificativi del veicolo trasportato.

I suddetti documenti probatori forniti dal contribuente, uniti alle copie dei pagamenti effettuati dall’azienda cessionaria e a un’autocertificazione rilasciata dal cedente con la quale dichiarava di aver portato in proprio l’autovettura in Francia al cliente, sono state ritenute prove idonee nei primi gradi di giudizio fino all’ultimo ricorso per cassazione dell’Agenzia.


Il parere della cassazione

Con la sentenza n. 3608, pubblicata il 24 febbraio 2016, la cassazione ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle entrate poiché l’applicazione della non imponibilità IVA nelle cessioni intracomunitarie di beni a titolo oneroso, pone in capo al cedente nazionale l’onere di dimostrare i requisiti sostanziali dell’operazione, fornendo in sede di controllo la prova dell’effettiva introduzione dei beni nel territorio dello Stato membro di destinazione, dove il cessionario è soggetto d’imposta. La mera dichiarazione prodotta dal contribuente non può sostituire la presenza di un CMR o DDT comprovante la consegna al destinatario comunitario né tantomeno l'assegnazione della targa di prova al veicolo oggetto della cessione.

Tale sentenza della Corte di cassazione si allinea ad altri precedenti interventi in materia della stessa Corte (Cass. nn. 3395/15, 13991/14, 5679/14) e della Corte di giustizia UE (Corte giust. 27 settembre 2007, C-184/05, Twoh International, p.to 23; Corte giust. 7 dicembre 2010, C-28509, p.to 41; Corte giust. 16 dicembre 2010, C-430/09, Uuro Tyre Holding, p.to 29).

Si ricorda che…

Le cessioni intracomunitarie di beni godono della non imponibilità IVA ai sensi dell’art.41 del DL 331/1993, nel rispetto delle seguenti condizioni:

  • Presenza dello status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario (iscrizione nella banca dati Vies);
  • L’operazione deve comportare il passaggio della proprietà del bene dal cedente al cessionario, con trasferimento a titolo oneroso;
  • La transazione deve comportare la movimentazione fisica dei beni da un territorio comunitario ad altro territorio intra-Ue.

In merito all’ultimo punto, l’onere della prova di consegna dei beni nel territorio del cliente Ue grava sul cedente: in caso di controllo, il documento ritenuto idoneo a dimostrare l’uscita del bene dal territorio italiano resta il CMR, firmato per presa in carico dal corriere e controfirmato a destinazione dal cliente.