Fisco

RISOLUZIONE N. 16/E nuovi codici tributo


Con la risoluzione n. 16 l'Agenzia delle Entrate ha emesso dei nuovi codici tributi.
Il Testo unico n. 346, del 1990  disciplina l’imposta sulle successioni e donazioni, per consentire il versamento delle somme dovute in sede di presentazione della dichiarazione di successione, si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “1530” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria”;
  • “1531” denominato “Successioni - Imposta catastale”;
  • “1532” denominato “Successioni - Tassa ipotecaria”;
  • “1533” denominato “Successioni - Imposta di bollo ”; Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e controllo;
  • “1534” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM”;
  • “1535” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - imposte e tasse ipotecarie e catastali - art. 13 D.Lgs. n. 472/1997”;
  • “1536” denominato “Successioni - Sanzione da ravvedimento - Imposta di bollo – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997 ”;
  • “1537” denominato “Successioni - Interessi da ravvedimento – art. 13, D.Lgs. n. 472/1997”.

Per consentire la corretta identificazione nel modello F24 del soggetto “defunto”, si istituisce il seguente codice identificativo:

  • “08” denominato “Defunto”

per ogni dichiarazione di successione nel modello F24 nella sezione “Contribuente” sono riportati, il codice fiscale e i dati anagrafici dell’erede; il campo “Codice fiscale del coobbligato, erede, genitore, tutore o curatore fallimentare”  valorizzato con il codice fiscale del defunto unitamente al codice “08” da riportare nel campo “codice identificativo”. 

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito degli avvisi di liquidazione emessi dagli Uffici si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “A140” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A141” denominato “Successioni - Imposta catastale - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A142” denominato “Successioni - Tassa ipotecaria - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A143” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A144” denominato “Successioni - INVIM Erario - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A145” denominato “Successioni - INVIM Comuni - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A146” denominato “Successioni - Imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A147” denominato “Successioni - Imposta di successione - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A148” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A149” denominato “Successioni - Sanzione imposte e tasse ipotecarie e catastali - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A150” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A151” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Avviso di liquidazione dell’imposta”;
  • “A152” denominato “Successioni - Interessi - Avviso di liquidazione dell’imposta”.

Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di definizione per acquiescenza o per il pagamento spontaneo delle somme richieste con avvisi di accertamento o di liquidazione emessi dagli Uffici vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “A153” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A154” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A155” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A156” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A157” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A158” denominato “Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A159” denominato “Successioni – INVIM Comuni e relativi interessi - Omessa impugnazione”;
  • “A160” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Omessa impugnazione”;
  • “A161” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Omessa impugnazione”;
  • “A162” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Omessa impugnazione”;
  • “A163” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Omessa impugnazione”;
  • “A164” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Omessa impugnazione”.

Per consentire il versamento, delle somme dovute a seguito di definizione delle sole sanzioni sono stati istiuiti i codici seguenti:

  • “A165” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Definizione delle sole sanzioni”;
  • “A166” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Definizione delle sole sanzioni”;
  • “A167” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Definizione delle sole sanzioni”;
  • “A168” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Definizione delle sole sanzioni”.

 Per consentire il versamento delle somme dovute a seguito di accertamento con adesione vengono istituiti i seguenti codici tributo:

  • “A169” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi – Accertamento con adesione”;
  • “A170” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • “A171” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • “A172” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • A173” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • “A174” denominato “Successioni - INVIM - Erario e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • “A175” denominato “Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Accertamento con adesione”;
  • “A176” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Accertamento con adesione”;
  • “A177” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Accertamento con adesione”;
  • “A178” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Accertamento con adesione”;
  • “A179” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Accertamento con adesione”;
  • “A180” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Accertamento con adesione”.

Per consentire il versamento, delle somme dovute a seguito di conciliazione giudiziale si istituiscono i seguenti codici tributo, da utilizzare esclusivamente mediante il modello F24:

  • “A181” denominato “Successioni - Imposta di successione e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A182” denominato “Successioni - Imposta ipotecaria e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A183” denominato “Successioni - Imposta catastale e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A184” denominato “Successioni - Imposta di bollo e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A185” denominato “Successioni - Imposta sostitutiva INVIM e relativi interessi – Conciliazione giudiziale”;
  • “A186” denominato “Successioni - INVIM Erario e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A187” denominato “Successioni - INVIM Comuni e relativi interessi - Conciliazione giudiziale”;
  • “A188” denominato “Successioni - Sanzione imposte ipotecarie e catastali - Conciliazione giudiziale”;
  • “A189” denominato “Successioni - Sanzione imposta sulle successioni - Conciliazione giudiziale”;
  • “A190” denominato “Successioni - Sanzione imposta di bollo - Conciliazione giudiziale”;
  • “A191” denominato “Successioni - Sanzione INVIM - Conciliazione giudiziale ”;
  • “A192” denominato “Successioni - Tributi speciali e compensi - Conciliazione giudiziale”.

Si precisa che per il pagamento delle spese di notifica degli atti emessi dagli Uffici, si utilizza il vigente codice tributo “9400 - spese di notifica per atti impositivi”.
I codici tributo istituiti con la presente risoluzione saranno operativi a partire dal 1° aprile 2016