Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi 2016
L'INAIL con Circolare 7/2016 ha pubblicato i limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. La circolare è suddivisa in tre sezioni:
- Premi ordinari
- Premi speciali unitari
- Profilo risarcitorio
Premi ordinari
La retribuzione imponibile su cui calcolare il premio assicurativo si distingue in:
- retribuzione effettiva
- retribuzione convenzionale
- retribuzione di ragguaglio
Per quanto riguarda la retribuzione effettiva il limite minimo giornaliero rapportato a mese nell'ipotesi di 26 giorni lavorativi mensili, per l'anno 2016 è:
Per quanto riguarda, invece, le retribuzioni convenzionali il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari a 26,49 euro.
Premi speciali unitari
Nei casi in cui la natura della lavorazione svolta, le modalità di esecuzione della stessa ed altre circostanze rendono difficile l’accertamento degli elementi (numero delle persone occupate, retribuzione erogata, ore di presenza lavorativa, ecc.) necessari ai fini del calcolo del premio ordinario, sono previsti premi speciali unitari in sostituzione del tasso di premio da applicare all’importo delle retribuzioni erogate.
Questi premi vengono fissati in base ad elementi idonei diversi da retribuzione imponibile e tasso di tariffa, come il numero delle persone, la natura e la durata della lavorazione, ed il numero delle macchine ecc. Il gettito derivante deve essere tale da consentire la copertura degli oneri assicurativi conseguenti alla lavorazione per la quale sono previsti.
Profilo risarcitorio
Circa il profilo risarcitorio, l'Istituto precisa quanto segue:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2015, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;
- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2015, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi