Fisco

Rimborso accise sul gasolio per autotrazione: chiarimenti sul presupposto soggettivo dell’agevolazione


Il 23 febbraio 2016 l’Agenzia delle dogane ha pubblicato la Circolare n. 4/D, con la quale sono state fornite alcune indicazioni agli autotrasportatori in merito all’ottenimento del credito d’imposta sul gasolio utilizzato per autotrazione, alla luce delle posizioni recentemente sostenute dall’Avvocatura Generale dello Stato e degli ultimi orientamenti giurisprudenziali in materia.
In primo luogo le dogane definiscono le forme di titolarità giuridica dell’autoveicolo che consentono l’accesso all’agevolazione, poiché il titolo giustificativo del possesso è uno dei dati richiesti nella dichiarazione obbligatoria da presentare per fruire dell’agevolazione, ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 277/2000.
Gli esercenti attività di autotrasporto merci per conto di terzi possono avere la disponibilità dell’autoveicolo a titolo di proprietà, locazione con facoltà di compera - locazione finanziaria, acquisto con patto di riservato dominio e usufrutto. La concessione e l’utilizzo dell’autoveicolo mediante comodato o locazione senza conducente è riservata esclusivamente alle imprese iscritte nell’Albo degli autotrasportatori, le quali utilizzano i mezzi per il trasporto merci conto terzi: in entrambi i casi, il riconoscimento dell’agevolazione fiscale presuppone la forma scritta del contratto e l’osservanza del suddetto vincolo. Nel caso del comodato, l’esercente dovrà documentare il titolo di disponibilità del veicolo con il contratto debitamente registrato e con l’esibizione della copia vistata della prescritta dichiarazione sostitutiva resa all’Ufficio della Motorizzazione Civile. Resta invece esclusa la cessione di autoveicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
Per quanto riguarda invece l’esercizio dell’autotrasporto merci in conto proprio, le dogane rimandano all’art. 31, co. 1, lett. a), della Legge 06/06/1974, n. 298, che individua i titoli di disponibilità degli autoveicoli (in tale settore sono esclusi la locazione ed il comodato).
Per gli esercenti trasporto pubblico di persone è prevista un’analoga procedura di rimborso per l’utilizzo del gasolio per autotrazione: in tal caso le dogane prevedono che l’ottenimento del rimborso è legato alla verifica del titolo giuridico in base al quale l’impresa dispone dell’automezzo. La materiale detenzione dell’autoveicolo, con il quale è stato consumato il gasolio per l’esercizio dell’attività, deve risultare da atto redatto in forma scritta.
Ai fini della compilazione della dichiarazione trimestrale di rimborso, in attesa dell’aggiornamento del software di compilazione, l’esercente potrà indicare nel Quadro A-1 del modello i seguenti dati:

  • La lettera A per l’usufrutto;
  • La lettera B per l’acquisto con patto di riservato dominio;
  • La lettera C per il comodato senza conducente e le forme convenzionali adottate nel trasporto pubblico di persone.

La Circolare 4/D tratta infine alcune fattispecie particolari riscontrate nell’applicazione dell’agevolazione, come ad esempio il consumo di gasolio su autoveicoli posseduti a titolo di locazione, concessi in uso dall’esercente che aveva la disponibilità iniziale del veicolo in base ad un distinto contratto di locazione finanziaria. In tal caso, le due operazioni economiche sono distinte e autonome e non si riscontrano i tratti caratteristici della sub-locazione dei veicoli: con la conclusione del contratto di locazione, l’esercente autotrasporto merci conto terzi (iscritto nell’Albo) è legittimato ad accedere all’agevolazione sul gasolio consumato.