Stabilità 2016: novità in materia di registrazione dei contratti di locazione
L’art.1 comma 59 della legge di stabilità 2016 ha modificato a partire dal 1°gennaio 2016 l’art.13 della Legge 431/1998, in materia di disciplina delle locazioni ed in particolare dei patti contrari alla legge su immobili ad uso abitativo.
Dal 2016 è obbligo del locatore:
- registrare il contratto di locazione entro 30 giorni dalla data di stipula;
- comunicare l'avvenuta registrazione entro 60 giorni dalla stessa al conduttore ed eventualmente all’amministratore di condominio.
Si attendono ulterori chiarimenti in merito alla modalità con cui tale comunicazione debba essere effettuata.
E’ da considerarsi nulla qualsiasi pattuizione finalizzata a determinare un importo del canone superiore a quello scritto nel contratto e registrato. Diversamente il conduttore può, entro sei mesi dalla riconsegna dell’immobile, chiedere il rimborso delle somme versate in misura superiore rispetto a quanto dichiarato in sede di registrazione all’Agenzia delle entrate.
Si ricorda che la registrazione del contratto di locazione può avvenire:
- tramite i servizi telematici dell'Agenzia (obbligatorio per i contribuenti proprietari di più di 10 unità immobiliari e per gli agenti immobiliari) al seguente link;
- recandosi presso gli uffici dell'Agenzia con il modello RLI;
- tramite un intermediario abilitato o un CAF