Nuovo processo amministrativo telematico – ecco le regole operative


Il DPCM del 16 febbraio 2016 n.40 ha disposto le regole tecniche-operative del processo amministrativo telematico, innovazione avviata nel lontano 2001 e portata a compimento con il D.L. 83/2015, convertito, con modificazioni nella legge 6 agosto 2015, n. 132 recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria.

Si riportano, in particolar modo:

  • la responsabilità del processo amministrativo telematico in capo del SIGA (Sistema informativo della giustizia amministrativa);
  • le peculiarità del fascicolo;
  • le peculiarità dei provvedimenti del giudice.

Il S.I.G.A.

Si tratta dell'organo deputato alla responsabilità di gestione dei sistemi informativi della giustizia amministrativa. Esso è organizzato in conformità alle prescrizioni del CPA, alle leggi speciali concernenti il processo amministrativo telematico, al CAD e al Codice dei dati personali. I dati del SIGA sono custoditi in infrastrutture informatiche che garantiscono l'affidabilità, la riservatezza e la sicurezza dei dati e dei documenti e il responsabile del trattamento dei dati è facoltativamente designato dal titolare. 

Il fascicolo informatico

Il fascicolo informatico contiene tutti gli atti, gli allegati, i documenti e i provvedimenti del processo amministrativo in forma di documento informatico, oppure le copie per immagine su supporto informatico dei medesimi atti.

Il fascicolo informatico, statuisce il decreto, reca l'indicazione:

  • "a) dell'ufficio titolare del ricorso, che sovrintende alla gestione del fascicolo medesimo e cura la correttezza e l'aggiornamento dei dati ivi inseriti; 
  • b) del numero del ricorso; 
  • c) dell'oggetto sintetico del ricorso; 
  • d) dei dati identificativi delle parti e dei difensori; 
  • e) dell'elenco dei documenti contenuti, anche depositati in forma cartacea.

In esso sono inserite, altresì, informazioni riguardanti:

  • a) i componenti del Collegio e i suoi ausiliari, le parti e i difensori (tipologia di parte; data di costituzione, data di rinuncia; partita IVA/codice fiscale); 
  • b) l'oggetto del ricorso per esteso, consistente nella precisa indicazione dei provvedimenti impugnati e/o dell'oggetto della domanda proposta nonche' l'indicazione della materia del ricorso; 
  • c) le comunicazioni di Segreteria nonche' le relative ricevute di PEC; 
  • d) le camere di consiglio e le udienze; 
  • e) i ricorsi collegati; 
  • f) il link al contenuto integrale del fascicolo informatico di provenienza, in caso di appello, regolamento di competenza, revocazione e negli altri casi previsti; 
  • g) i provvedimenti impugnati; 
  • h) le spese di giustizia; 
  • i) il patrocinio a spese dello Stato. 

Esso costituisce il fascicolo di ufficio e viene formato in maniera tale da garantire la reperibilità ed il collegamento fra atti, in relazione a data di deposito, contenuto e finalità dei singoli documenti.

Il Segretario dell'ufficio giudiziario competente controlla la regolarità anche fiscale degli atti e dei documenti.

I provvedimenti del giudice

Per quanto riguarda i provvedimenti del giudice, il decreto stabilisce quanto segue:

  • "I provvedimenti del giudice sono redatti e depositati sotto forma di documento informatico sottoscritto con firma digitale. I provvedimenti collegiali sono redatti dall'estensore, da questi sottoscritti e trasmessi telematicamente al presidente del collegio, che li sottoscrive e li trasmette telematicamente alla Segreteria per il deposito. 
  • Il Segretario di sezione sottoscrive con la propria firma digitale i provvedimenti [...], provvede al loro deposito nel fascicolo informatico e alla contestuale pubblicazione, mediante inserimento, nel SIGA e sul sito INTERNET della giustizia amministrativa, con le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali [...]. 
  • Il deposito del documento redatto su supporto cartaceo e sottoscritto con firma autografa è consentito esclusivamente quando il Responsabile del SIGA attesta che il sistema informatico non è in grado di ricevere il deposito telematico degli atti. In tal caso, il Segretario di sezione provvede ad estrarre copia informatica, anche per immagine, dei provvedimenti depositati, nei formati stabiliti dalle specifiche tecniche [...] e la inserisce nel fascicolo informatico. 
  • Il deposito dei provvedimenti con modalita' informatiche sostituisce, ad ogni effetto, il deposito con modalità cartacee".

Per ulteriori approfondimenti si consulti il decreto in esame.