Lavoro

ASDI - Assegno di disoccupazione 2016


L’assegno di Disoccupazione ASDI ha la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito per i lavoratori già beneficiari  della NASpI  che ne abbiano fruito per l’intera sua durata fino al 31 dicembre 2015 e che siano ancora disoccupati e in condizioni di bisogno. Si ritiene che detta prestazione abbia natura assistenziale e sia esente dall’IRPEF.

Per il 2016 è stato previsto un incremento dell’autorizzazione di spesa dell’ASDI e con il Decreto Interministeriale n. 13/2016  sono stati definiti i beneficiari, i requisiti, gli obblighi e le sanzioni. È necessario che i lavoratori stipulino un patto di servizio personalizzato con i centri per l’impiego, per confermare lo stato di disoccupazione. 

Destinatari

Coloro che hanno usufruito della NASpI per l’intera sua durata. Durante il primo anno di applicazione gli interventi sono riservati ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con minorenni o a lavoratori in età prossima al pensionamento (ovvero con età pari o superiore a 55 anni e con mancata maturazione dei requisiti richiesti per la pensione).

Requisiti

All’art. 2 del Decreto Interministeriale n. 13/2016 vengono illustrati i requisiti necessari per l’accoglimento dell’ASDI. Il richiedente deve essere ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI. Sono ammessi anche i lavoratori che percepiscono un reddito annuo inferiore al reddito minimo escluso da imposizione fiscale. È necessario aver presentato all’atto della domanda una Dichiarazione Sostitutiva Unica con validità limitata al 15 gennaio dell’anno successivo a quello di presentazione. L’ISEE in corso di validità deve avere un valore pari o inferiore a 5.000 euro. Il richiedente non deve aver fruito dell’ASDI per non più di 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI, e per non più di  24 mesi nel quinquennio precedente lo stesso termine.  È necessario aver sottoscritto un progetto personalizzato redatto dai servizi per l’impiego che dovrà contenere specifici obblighi in termini di ricerca attiva di lavoro e di partecipazione a iniziative di formazione e di politiche attive. La sottoscrizione del patto è necessaria anche per il mantenimento dello stato di disoccupazione.

Decorrenza e durata

L’ASDI decorre dal primo giorno successivo al termine del periodo di completa fruizione della NASpI ed è erogato mensilmente per massimo 6 mesi.

Misura

L’importo dell’ASDI è pari al 75% dell’ultima indennità NASpI percepita. Se quest’ultima è parzialmente ridotta per cumulo con redditi di attività lavorativa, allora bisogna fare fede all’indennità precedente. È comunque stabilito un tetto massimo di erogazione che non può superare l’ammontare dell’assegno sociale, pari, per il 2015, a 448,52. Quest’ importo può essere incrementato in presenza di figli a carico sempre mantenendo il limite del 75% dell’ultima indennità percepita.

Presentazione della domanda 

Gli aventi diritto all’ASDI devono presentare domanda all’INPS in via telematica a partire dal primo giorno successivo al termine di fruizione della NASpI e non oltre 30 giorni.  Per i lavoratori che hanno usufruito della NASpI per la sua durata massima nel periodo che va dal 01/05/2015 alla data di pubblicazione di questa circolare INPS per cui è già decorso il termine di 30 giorni, possono presentare domanda di ASDI con il termine che decorre dalla pubblicazione di questa circolare. La domanda deve essere presentata all’INPS esclusivamente attraverso il sito web istituzionale, mediante il seguente percorso: Servizi per il cittadino -> Autenticazione con PIN -> Invio domande di prestazioni a sostegno del reddito -> ASDI. Nella domanda il lavoratore autocertifica il possesso di tutti i requisiti richiesti e si impegna a comunica all’INPS eventuali cambiamenti. Il provvedimento di accoglimento o di rigetto è consultabile sul sito INPS mediante accesso al proprio profilo.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa

La percezione dell’ASDI è compatibile con lo svolgimento di un rapporto di lavoro subordinato o con l’avvio di un lavoro autonomo o di impresa  individuale, nei limiti di compatibilità  e con gli obblighi di comunicazione previsti dagli artt. 9-10 del D.Lgs. n. 22/2015. La comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto è utilizzata per verificare la permanenza del requisito della condizione economica di bisogno; è necessario dichiarare anche le variazioni di attività lavorativa da parte di altri componenti del nucleo familiare. In caso di contratto di lavoro subordinato si deve comunicare all’INPS il reddito presunto entro 30 giorni dall’inizio dell’attività. Se il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione (8.000 euro annui) e l’attività dura più di 6 mesi, la prestazione decade. Se il reddito è superiore al minimo escluso da imposizione ma l’attività lavorativa dura meno di 6 mesi l’ASDI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro e al termine riprende. Se il reddito è inferiore al minimo escluso da imposizione, indipendentemente dalla durata del contratto di lavoro, l’indennità è ridotta all’80% del reddito previsto.

In caso di attività lavorativa autonoma o di impresa individuale , dalla quale derivi un reddito che corrisponde ad un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’art.13 del DPR n. 917/1986 (link), il soggetto deve informare l’INPS entro 30 giorni dichiarando il reddito annuo presunto. L’ASDI è ridotta all’80% del reddito previsto rapportato al periodo di tempo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data di fine dell’indennità.

Il tirocinio, non essendo considerato un rapporto di lavoro, è compatibile con l’erogazione dell’ASDI.

L’erogazione dell’ASDI è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici: indennità a cieco civile, indennità a sordomuti, indennità legge n.448/2001 e n.350/2003, indennità a invalidi civili, pensione ai superstiti, pensione di guerra, pensione facoltativa, rendite da infortunio, pensione a carico di stati esteri e pensione privilegiata tabellare.

L’erogazione dell’ASDI non è compatibile con i seguenti trattamenti assistenziali o pensionistici: assegno sociale, pensione di vecchiaia, pensione di anzianità/anticipata e pensione di inabilità.

La Corte Costituzionale  con sentenza n. 234/2011 ha dichiarato illegittime le norme che non riconoscevano ai lavoratori con assegno di invalidità il diritto di optare tra questo trattamento e quello di disoccupazione, limitatamente al periodo di disoccupazione indennizzato. Questo diritto può applicarsi anche all’ASDI.

L’erogazione dell’ASDI è subordinata allo stato di disoccupazione e ai meccanismi di condizionalità tra politiche attive e passive. Se il precettore dell’ASDI non partecipa alle iniziative di politica attiva avviate nei suoi confronti sarà soggetto ad una serie di sanzioni di diversa entità:

  • In caso di mancata presentazione alle convocazioni o agli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, in assenza di giustificato motivo si ha la decurtazione pari a un quarto della mensilità alla prima mancata presentazione, la decurtazione di un mese in caso di una seconda mancata presentazione e la decadenza per un ulteriore mancata presentazione.
  • In caso di mancata presentazione alle iniziative di orientamento in assenza di giustificato motivo si va incontro alla decurtazione di una mensilità alla prima mancata partecipazione e alla decadenza dell’ASDI alla seconda mancata presentazione.

Ulteriori sanzioni sono previste in caso di mancata presentazione alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione in assenza di giustificato motivo, e la mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua comportando la decadenza della prestazione.

L’erogazione dell’assegno ASDI viene sospesa nei seguenti casi:  mancato aggiornamento della DSU entro il 31 gennaio dell’anno di percezione della prestazione; nuova occupazione con reddito superiore al minimo escluso da imposizione fiscale e con durata inferiore a 6 mesi; scadenza del periodo di validità dell’ISEE corrente.

L’erogazione dell’assegno ASDI viene decurtato nei seguenti casi: mancata presentazione, senza giustificato motivo, per la prima volta alla convocazione del CPI; mancata presentazione per la seconda volta, senza giustificato motivo, alla convocazione del CPI; mancata partecipazione per la prima volta alle iniziative di orientamento del CPI senza giustificato motivo; nuova occupazione con reddito inferiore al minimo escluso da imposizione fiscale indipendentemente dalla durata del rapporto di lavoro; avvio di attività lavorativa autonoma con reddito a cui corrisponda un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti in base all’art.13 del DPR n. 917/1986.

L’erogazione dell’erogazione ASDI decade per gli stessi motivi previsti per la NASpI all’art.11 del D.Lgs. n. 22/2015 (link) : perdita dello stato di disoccupazione; raggiungimento dei requisiti di pensionamento; inizio di attività lavorativa senza provvedere alle comunicazioni entro 30 giorni; acquisizione del diritto all’assegno di invalidità; inizio di attività lavorativa di durata superiore a 6 mesi con reddito superiore al minimo escluso da imposizione fiscale; superamento del valore massimo della soglia ISEE; mancata presentazione di una nuova DSU; violazione delle regole di condizionalità.