INPS – F.A.Q. ISEE
Sono disponibili le risposte alle domande più frequenti, pervenute nella prima fase di applicazione della disciplina, sul nuovo Indicatore della Situazione Economica Equivalente. Ne riportiamo qualcuna a titolo esemplificativo.
Domanda
Ho divorziato da mia moglie e i nostri due figli (di cui uno maggiorenne) sono entrambi residenti con me. Mia moglie risiede altrove. Ai fini della compilazione della DSU (in particolare per le prestazioni del diritto allo studio universitario) devono essere dichiarati anche i redditi e i beni mobiliari e immobiliari di mia moglie? Quale casella deve essere barrata nel modello MB2, quadro C?”
Risposta
In presenza di genitore divorziato non si genera la componente attratta o aggiuntiva. Pertanto, nel caso di prestazioni per il diritto allo studio universitario, se il figlio risiede con uno dei genitori, mentre l’altro genitore divorziato ha una diversa residenza, si dovranno barrare:
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La seconda casella del Modulo MB.2, Quadro C (“nel nucleo è presente un solo genitore, mentre l’altro risulta non coniugato e non convivente”);
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La prima casella del Modulo MB.2 del Quadro D, essendo sufficiente per barrare quest’ultima l’esistenza di un provvedimento del giudice.
Nella diversa ipotesi in cui nel nucleo dello studente è presente un solo genitore mentre l’altro risulta separato legalmente e non convivente si dovrà barrare la prima casella del Modulo MB.2 del Quadro C; in questo ultimo caso non occorre compilare il quadro D.
Domanda
Il genitore separato o divorziato deve essere considerato come compente attratta o aggiuntiva per la richiesta di ISEE per prestazioni minori?
Risposta
No, in presenza di genitore con lo status di separato o divorziato non si genera in nessuno dei due casi la componente attratta o aggiuntiva. In presenza di genitore separato non andrà compilato il quadro D, a differenza del genitore divorziato per il quale va compilato da parte dell’altro genitore indicando i dati del predetto genitore (cognome, nome e codice fiscale) nonché il codice fiscale del figlio e barrando la prima casella del Quadro D (Il genitore non convivente è in una delle seguenti condizioni) in quanto è presente un provvedimento emesso dall’autorità giudiziaria.
Domanda
Si chiede un delucidazione rispetto alla novità introdotta con le nuove istruzioni ISEE 2016 in merito ai trattamenti assistenziali in cui è stato specificato che i contributi per spese per collaboratori devono essere indicati anche se rendicontati.
Risposta
Si specifica che si indica nel quadro FC4 il contributo rendicontato esclusivamente se nella DSU, ovvero se nel nucleo familiare della stessa, è presente il datore di lavoro della badante/colf e se il “badato” è persona non autosufficiente. In tutti gli altri casi il contributo rendicontato non va indicato.
Domanda
Una lavoratrice a tempo indeterminato che ha richiesto un permesso non retribuito per l’assistenza della figlia rientra nella casistica di “sospensione attività lavorativa” e quindi può fare l’ISEE CORRENTE? Oppure la sospensione lavorativa deve essere determinata esclusivamente dal datore di lavoro e quindi non è possibile fare l’ISEE CORRENTE?
Risposta
Si, rientra nella casistica e può presentare l’ISEE corrente
Domanda
Lavoratore autonomo che apporta lavoro e capitale: nel 2014 non lavora più, chiude posizione Inps e resta solo come socio che apporta capitale (tenendo in considerazione che la ditta e' in perdita). Può fare ISEE corrente?
Risposta
Sì, perché egli è assimilato al lavoratore autonomo ex art. 9, co. 1 Lett c) del DPCM 159/2013
Domanda
Nel caso in cui il cittadino abbia presentato dichiarazione dei redditi 2015 (redditi 2014), le somme relative all’incremento della produttività vengono inserite dalla Agenzia delle entrate o devono comunque essere auto certificate dal cittadino?
Risposta
Tali somme devono essere dichiarate solo se il contribuente ha scelta la tassazione sostitutiva; nel caso in cui egli abbia scelto la tassazione ordinaria questo dato è già incluso nel reddito complessivo