Fisco

Reverse charge anche per tablet, laptop e console da gioco


Il Consiglio dei Ministri n. 103 del 10 febbraio scorso ha approvato il decreto legislativo che – in conformità all’art. 199-bis, par. 1, lett. h), della Direttiva n. 2006/112/CE – estende l’applicazione del meccanismo dell’inversione contabile alle cessioni in oggetto, con effetto dal sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto, fissata al giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Invero, l’intervento normativo modifica, più in generale, l’art. 17 del D.P.R. n. 633/1972, a partire dalla rubrica, attualmente riferita ai “soggetti passivi”. Dato, infatti, che le categorie di soggetti passivi d’imposta sono già disciplinate dagli artt. 4 e 5 del D.P.R. n. 633/1972, la nuova rubrica fa più correttamente riferimento ai “debitori d’imposta”, vale a dire ai soggetti passivi nei cui confronti sorge l’obbligo impositivo.

Il contenuto dell’art. 17, comma 6, del D.P.R. n. 633/1972 viene riformulato non soltanto per estendere, come detto, il sistema dell’inversione contabile alle cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, ma anche per eliminare dall’ambito applicativo del reverse charge una serie di operazioni che non hanno trovato applicazione stante il mancato rilascio della misura speciale di deroga a livello comunitario prevista dall’art. 395 della Direttiva n. 2006/112/CE. Si tratta, in particolare, delle cessioni:

  • di componenti ed ìaccessori dei telefoni cellulari;
  • di personal computer, nonché dei loro componenti ed accessori, siccome l’autorizzazione comunitaria è stata rilasciata soltanto per le cessioni di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • di materiali e prodotti lapidei direttamente provenienti da cave e miniere;
  • di beni effettuate nei confronti degli ipermercati (codice attività “47.11.1”), supermercati (codice attività “47.11.2”) e discount alimentari (codice attività “47.11.3”).

Il decreto legislativo riconferma al Ministero dell’Economia e delle Finanze il potere di individuare, con propri decreti di natura non regolamentare, ulteriori operazioni da assoggettare ad inversione contabile:

  • fra quelle elencate negli artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE;
  • diverse da quelle di cui ai richiamati artt. 199, 199-bis e 199-ter della Direttiva n. 2006/112/CE, per le quali risulta, però, necessario il rilascio dell’autorizzazione comunitaria.

Infine, in conformità all’art. 199-bis della Direttiva n. 2006/112/CE, viene prevista la scadenza del 31 dicembre 2018 per l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni riguardanti:

  • le cessioni di telefoni cellulari;
  • le cessioni di console da gioco, tablet PC e laptop, nonché di dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione ceduti prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale;
  • i trasferimenti di quote di emissioni di gas a effetto serra;
  • i trasferimenti di altre unità e di certificati relativi al gas e all’energia elettrica;
  • le cessioni di gas e di energia elettrica ad un “soggetto passivo-rivenditore”.