Le nuove collaborazioni coordinate e continuative
Con l'art. 52 del D.Lgs. n. 81/2015, il Legislatore ha disposto il superamento del contratto di lavoro a progetto e delle altre prestazioni lavorative rese in regime di lavoro autonomo disciplinati dagli artt. 61- 69 bis del D.Lgs. n. 276/2003, facendo tuttavia salvo I'art. 409 c.p.c. e pertanto i "rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale".
Questo prevede I'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato nei casi di rapporti di collaborazione che si concretino in prestazioni di lavoro esclusivamente personali e continuative, Ie cui modalita di esecuzione siano organizzate dal committente anche con riferimento "ai tempi e al luogo di lavoro" (c.d. etero-organizzazione). Pertanto, ogniqualvolta il collaboratore operi all'intemo di un'organizzazione datoriale rispetto alla quale sia tenuto ad osservare determinati orari di lavoro e sia tenuto a prestare la propria attività presso luoghi di lavoro individuati dallo stesso committente.
A far data dal 1 gennaio 2016, qualora venga riscontrata la contestuale presenza delle suddette condizioni di etero-organizzazione, sarà applicabile la "disciplina del rapporto di lavoro subordinato".
Tipologie escluse dall'applicazione dell'art. 2, comma 1
a) collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed organizzative del relativo settore;
b) collaborazioni prestate nell’esercizio di professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali;
c) attività prestate nell’esercizio della loro funzione dai componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e dai partecipanti a collegi e commissioni;
d) collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI come individuati e disciplinati dall’art. 90, Legge n. 289/2001.
Per tali collaborazioni il Ministero chiarisce che, potrebbe configurarsi la qualificazione del rapporto di lavoro nell’ambito della subordinazione, tuttavia, nella suddetta ipotesi, non sarà sufficiente verificare una etero-organizzazione del lavoro ma una vera e propria etero-direzione ai sensi dell’art. 2094 c.c.: "E' prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.".
Stabilizzazione delle collaborazioni
I datori di lavoro privati che assumono, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, soggetti già parti di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, beneficiano dell’estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro, fatti salvi gli illeciti accertati a seguito di accessi ispettivi effettuati in data antecedente alla assunzione. La procedura può essere attivata anche in relazione a rapporti di collaborazione già esauriti. Essa prevede due condizioni:
a) i lavoratori interessati alle assunzioni sottoscrivano, con riferimento a tutte le possibili pretese riguardanti la qualificazione del pregresso rapporto di lavoro, atti di conciliazione presso una delle sedi di cui all’art. 2113, quarto comma, c.c. o davanti alle commissioni di certificazione;
b) nei 12 mesi successivi alle assunzioni, i datori di lavoro non recedano dal rapporto di lavoro, salvo che per giusta causa ovvero per giustificato motivo soggettivo.
Qualora la procedura di stabilizzazione venga avviata successivamente all'accesso ispettivo e quindi all' inizio dell'accertamento, non si potrà beneficiare dell'estinzione degli illeciti che verranno eventualmente accertati all'esito dell'ispezione. Nel caso in cui l’accesso ispettivo abbia luogo a procedura di stabilizzazione in corso, il rispetto delle condizioni richieste dal Legislatore potrà determinare l’estinzione degli eventuali illeciti accertati all’esito dell’ispezione e ciò dovrà essere evidenziato a cura degli ispettori all’interno del verbale ispettivo.
Esonero biennale
Tale procedura non inficia la possibilita di avvalersi dell'esonero contributivo previsto dalla Legge di Stabilita 2016, attesa l'assenza di esplicite previsioni in senso contrario, semprechè risultino rispettate anche Ie altre condizioni che I'ordinamento richiede per il godimento di benefici normativi e contributivi.