Accertamento induttivo valido anche se l'Amministrazione ignora il questionario trasmesso dal contribuente
Con la sentenza n. 7701 del 27 marzo la Cassazione accoglie il ricorso dell'Amministrazione finanziaria, sancendo che l'Agenzia delle Entrate può emettere avviso di accertamento anche senza tener conto dei dati raccolti dai questionari compilati dai contribuenti.
Nel caso di specie l'Amministrazione finanziaria aveva ritenuto incompleti i dati trasmessi dalla società; quest'ultima lamentava di non aver ricevuto da parte dell'Agenzia delle Entrate alcuna richiesta di integrazione del modello 55.
La Cassazione però sottolinea che l'Agenzia delle Entrate non è tenuta a fare ulteriori richieste di dati, anche qualora i questionari non siano sufficienti, ed inoltre afferma che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, il paradigma normativo del procedimento di accertamento della veridicità delle dichiarazioni dei contribuenti, disciplinato dal D.P.R. 600/1973, non prevede, quale suo presupposto o momento necessario ed indefettibile della serie procedimentale finalizzata alla rettifica, bene potendo l'Amministrazione finanziaria procedere a rettifica della dichiarazione anche per motivi diversi e prescindendo dai dati acquisiti con le risposte fornite dal contribuente al questionario".
Ed inoltre, in merito al termine perentorio per la presentazione dell'istanza di condono, la Corte di Cassazione precisa che tale condono previsto dal decreto incentivi non è ammissibile se proposto oltre il termine previsto dalla legge a cui non si applica la sospensione legale durante il periodo feriale.