Telefisco 2016: risposte in materia di note di variazione IVA
Giovedì 28 gennaio 2016 si è tenuto l'ormai consueto appuntamento annuale del Telefisco, in occasione del quale alcuni esperti hanno fornito chiarimenti relativi alle ultime novità fiscali. Di seguito le risposte fornite dall'Agenzie delle entrate in materia di note di variazione ai fini IVA.
D: Il curatore o commissario che deve anche assolvere gli obblighi ai fini dell'Iva potrà ignorare la nota di credito ricevuta?
R: L'art.26 comma 4 del decreto IVA come modificato dalla legge di stabilità 2016 prevede che il cedente o prestatore possa emettere la nota di variazione in diminuzione dell'IVA in caso di mancato pagamento già a partire dalla data della sentenza di fallimento o dalla data del decreto di omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti oppure dalla data di pubblicazione sul registro delle imprese del piano attestante ai sensi dell'art. 67 terzo comma lettera d) della legge fallimentare. Il successivo comma 5 prevede, inoltre, che a fronte della variazione in diminuzione effettuata dal creditore in caso di procedura concorsuale l'organo della procedura non è obbligato a registrare la corrispondente variazione in aumento e di conseguenza l'organo della procedura non è obbligato a versare la relativa imposta in quanto non è debitore.
D: Gli accordi di ristrutturazione del debito e il piano attestato non sono classificati tra le procedure concorsuali. Se viene previsto uno stralcio del 30% degli importi, il debitore dovrà versare l'IVA corrispondente?
R: L'art.26 comma 5 del decreto IVA prevede che se il cedente o il prestatore emette una nota di variazione in diminuzione, il cessionario o committente è obbligato a registrare la corrispondente variazione in aumento nei limiti della detrazione operata e salvo il diritto alla restituzione di quanto versato a titolo di rivalsa. E' tuttavia escluso da tale obbligo il debitore sottoposto alle procedure concorsuali che sono elencate dettagliatamente nel successivo comma 11. In questo elenco non sono ricompresi nè l'accordo di ristrutturazione dei debiti nè il piano attestato ai sensi dell'art. 67 terzo comma lettera d) della legge fallimentare; quindi in tale ipotesi non è possibile estendere l'esclusione dall'obbligo di registrare la corrispondente variazione in aumento in via analogica.