Lavoro

Quando il contratto d’opera professionale diventa lavoro subordinato?


La sezione lavoro della Corte di Cassazione, nella sua recente sentenza del 19 febbraio (Cass. n. 3303/2016) si è pronunciata in un caso relativo al contratto di opera professionale, stabilendo che, qualora nell’ambito dell’esecuzione del rapporto di lavoro, si concretizzi una situazione fattiva che rievochi il rapporto di lavoro subordinato, ebbene il contratto di opera professionale diventa lavoro subordinato.

Infatti, ricordano i giudici, l’assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia e inserimento nell’organizzazione aziendale, costituisce, secondo giurisprudenza costante, il parametro che differenzia il rapporto di lavoro subordinato da quello autonomo, rappresentando l’elemento normativo che individua proprio la natura subordinata del rapporto stesso (cfr. Cass. n. 15275/2004 e n. 3277/2004).

Quando, dunque, nel contesto dell’esecuzione dell’opera professionale, al lavoratore viene assegnata:

  • una postazione fissa in azienda e
  • il suo operato viene subordinato al controllo del datore di lavoro, si configura un rapporto di lavoro subordinato.

Se è vero, infatti, che, ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e lavoro subordinato, è necessario considerare la volontà contrattuale delle parti, tenendo conto del nomen iuris dato al contratto, è essenziale, altresì, sul piano dell’interpretazione della volontà delle parti stessa, tenere conto del loro comportamento complessivo, anche successivo alla conclusione del contratto (art.1362, comma 2, c.c.) e in caso di contrasto tra elementi fattuali ed elementi formali è doveroso dare priorità ai primi, in quanto non si può ammettere che la tutela attribuita al rapporto di lavoro subordinato possa essere evitata per mezzo di una configurazione pattizia non rispondente alle concrete modalità di esecuzione del rapporto.