Locazione di mezzi di trasporto a lungo termine verso privati: la nuova territorialità di auto e imbarcazioni da diporto
L’articolo 3, comma 2, D.Lgs. 11 febbraio 2010, n. 18 ha previsto che, a partire dal 1° gennaio 2013, per i servizi di noleggio e locazione non a breve termine di mezzi di trasporto, resi a privati (B2C), l’IVA sarà dovuta nel Paese del committente. Tali operazioni si considerano effettuate in Italia se:
- il committente è domiciliato o residente in Italia, senza domicilio all’estero, e il bene è utilizzato nella UE
- il committente è un soggetto extra-UE e il bene è utilizzato in Italia
Se l’operazione riguarda imbarcazioni da diporto, essa si considera effettuata in Italia quando l’imbarcazione:
- è messa a disposizione in Italia da un soggetto passivo italiano ed è utilizzata nella UE
- è messa a disposizione in uno Stato extra-UE da un soggetto passivo ivi stabilito ed è utilizzata in Italia
Impatto operativo
Le nuove regole di territorialità riguardano esclusivamente locazioni, leasing e noleggi a lungo termine (non quelli a breve termine). L’operatore continuerà quindi ad applicare le vecchie regole di territorialità se tali servizi sono:
- B2C a breve termine
- B2B a lungo termine
Criticità
La vecchia regola di tassazione nel paese del prestatore del servizio consentiva di prelevare direttamente l'IVA nello stato membro in cui l’utilizzatore prende possesso del mezzo di trasporto senza dover ulteriormente verificare se il committente del servizio agisse in veste di privato o di soggetto passivo. La nuova regola sulla territorialità richiede al prestatore di verificare lo status del committente, il che potrebbe comportare difficoltà “amministrative” nell’ applicazione dell’imposta.