Diritto

730 precompilato e trasmissione dati sensibili


E’ necessario informare i cittadini dell’esistenza del diritto di potersi opporre all’inserimento dati relativi alle spese sanitarie, ai fini della detrazione fiscale nel 730 precompilato, informandoli, altresì, sulle modalità attraverso cui è possibile esercitare questo diritto. E’ questo quanto deliberato dal Garante Privacy in merito alla comunicazione dei dati sanitari al Sistema Tessera Sanitaria mediante il nuovo modello 730 precompilato.

Il Sistema Tessera Sanitaria - TS, gestito dal Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi del D.Lgs. n.175 del 2014 all’art.3, mette, per la prima volta, a disposizione dell'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie e ai rimborsi effettuati nel periodo d'imposta precedente (in questo caso, il 730 relativo al 2015), che sono comunicati all’Agenzia delle Entrate dalle strutture sanitarie, dai medici e dalle farmacie, al fine di facilitare la compilazione della dichiarazione dei redditi per i lavoratori e i pensionati. Le informazioni includono il codice fiscale di paziente e prestatore del servizio e gli importi relativi alle spese mediche, differenziati per macro categorie.

Tuttavia, i dati sulla salute sono dati sensibili, come ricorda il Garante, e non tutti sono disposti ad indicarli nella dichiarazione dei redditi. A tal proposito, il Garante Privacy si era già espresso in merito con due Provvedimenti n. 4160058 e n. 4160102 del 30 luglio 2015, rispettivamente relativi alla bozza di decreto sulle modalità di trasmissione telematica delle spese sanitarie da rendere note all’Agenzia delle Entrate e sullo schema di provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate sulle modalità tecniche di utilizzo dei dati delle spese sanitarie ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, in cui aveva individuato gli accorgimenti da tenere presenti per assicurare un elevato grado di tutela dei dati nel rispetto dei principi di semplificazione ed efficacia.

Come si può esercitare il diritto di opposizione all’inserimento dei dati sanitari nel nuovo modello 730 precompilato?

Fermi restando i diritti di cui all’art.7 del Codice Privacy, ciascuno, anche moglie e i figli a carico che abbiano compiuto 16 anni, autonomamente, possono chiedere a chi eroga il servizio sanitario di non trasmettere i dati sulla singola spesa sanitaria al MEF e, se già trasmessi, domandarne la cancellazione.In relazione alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016, l’interessato può chiedere anche oralmente al medico o alla struttura sanitaria, al momento dell’erogazione della prestazione, che venga presa nota sul documento fiscale della sua opposizione alla trasmissione dei dati al MEF. L’informazione inerente tale opposizione deve essere serbata anche dal medico o dalla struttura. In relazione alle spese effettuate in farmacia, invece, l’opposizione può essere esercitata non comunicando il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria. In relazione al periodo di imposta che va dal 1° ottobre 2015 al 31 gennaio 2016, l’interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione, richiedendo la cancellazione all’AGE di una o più macro categorie di spesa dal Sistema TS via telefono o via email o fisicamente, recandosi agli uffici territoriali dell’Agenzia delle Entrate.

Dal 10 febbraio al 9 marzo 2016 e dal 1° al 28 febbraio del 2017, gli interessati potranno manifestare il proprio diritto ad opporsi alla comunicazione (anche in relazione a singole specifiche spese mediche sostenute), utilizzando il sito dedicato al sistema TS, a mezzo di Tessera Sanitaria o Carta Nazionale dei Servizi o mediante le credenziali Fisconline, rilasciate dall’Agenzia delle Entrate.

Ad ogni modo, il Garante ricorda che l’Agenzia delle Entrate non può eccedere ai singoli dati, ma solo a dati aggregati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, sulla base di macro categorie di spesa (es. ticket, farmaci, spese per prestazioni specialistiche). Il contribuente può delegare gli intermediari abilitati (CAF e professionisti) ad accedere ai dati, ma esclusivamente al totale delle spese sanitarie detraibili. Solo il contribuente interessato dunque potrà accedere e visualizzare i propri dati in chiaro attraverso l’accesso sul sito del Sistema Tessera Sanitaria.

Il Garante invita alla massima diffusione di quanto qui descritto, al fine di un maggiore chiarimento, in merito all’esercizio dei diritti dei cittadini rispetto alla tutela della propria riservatezza.