Depenalizzazione dei reati in materia di lavoro e legislazione sociale
Il Dlgs n. 8/2016, in vigore a far data dal 06/02/2016 dispone la depenalizzazione dei reati puniti con la sola pena pecuniaria, appportando importanti modifiche in ordine al regime delle sanzioni applicabili ad alcune fattispecie di illeciti posti in essere in materia di lavoro e legislazione sociale. Vediamo alcuni casi di maggior interesse per i datori di lavoro.
Omesso versamento dei contributi previdenziali
Precedentemente all'entrata in vigore del Decreto 8/2016, il Legislatore considerava reato l’omesso versamento delle ritenute previdenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti. Tale reato era penalmente sanzionabile con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032,91.
La nuova versione dell’articolo 2, comma 1 bis della Legge n. 683/1983, modificata dall’articolo 3, comma 6 del D.Lgs n. 8/2016 prevede che l'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo non superiore a 10.000,00 euro annui, è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 10.000,00 euro a 50.000,00 euro. Il datore di lavoro non è punibile, nè assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione.
L'omesso versamento delle ritenute previdenziali per un importo superiore ad euro 10.000,00 annui, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino ad euro 1.032,00.
Pari opportunità tra uomo e donna
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Art. 27 Dlgs 198/2006 - Divieto di discriminazione nell'accesso al lavoro
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Art. 28 Dlgs 198/2006 - Divieto di discriminazione retributiva
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Art. 29 Dlgs 198/2006 - Divieto di discriminazione nella prestazione lavorativa e nella carriera
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Art. 30 Dlgs 198/2006 - Divieto di discriminazione nell'accesso alle prestazioni previdenziali
Vecchia sanzione: pena dell'ammenda da 250,00 euro a 1.500,00 euro
Nuova sanzione: Sanzione amministrativa da 5.000,00 euro a 10.000,00 euro. Non diffidabile.
Mercato del lavoro - Dlgs 276/2003 art. 18
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Esercizio non autorizzato dell'attività di somministrazione di lavoro
Vecchia sanzione: pena dell'ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Nuova sanzione: Sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore ad euro 5.000,00 né superiore a 50.000,00. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
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Esercizio non autorizzato dell'attività di intermediazione senza scopo di lucro
Vecchia sanzione: pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500,00 a euro 7500,00. Se non vi è scopo di lucro, la pena è dell'ammenda da euro 500,00 a euro 2.500,00. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Nuova sanzione: pena dell'arresto fino a sei mesi e dell'ammenda da euro 1.500,00 a euro 7500,00. Se non vi è scopo di lucro, sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 10.000,00 - non diffidabile. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
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Esercizio non autorizzato dell'attività di ricerca e selezione del personale e di supporto alla ricollocazione del personale
Vecchia sanzione: con scopo di lucro pena dell’ammenda da euro 750,00 ad euro 3.750,00. Senza scopo di lucro pena dell'ammenda da euro 250,00 a euro 1.250,00.
Nuova sanzione: Sanzione amministrativa da euro 5000,00 a euro 10.000,00 - non diffidabile.
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Utilizzazione illecita di manodopera
Vecchia sanzione: pena dell'ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Nuova sanzione: Sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 5.000,00 né superiore a 50.000,00. - Non diffidabile. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Appalto e Distacco - Dlgs 276/2003 art. 29 e 30
Vecchia sanzione: utilizzatore e somministratore sono puniti con la pena dell'ammenda di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di occupazione. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Nuova sanzione: Sanzione amministrativa di euro 50,00 per ogni lavoratore occupato e per ogni giornata di lavoro. La sanzione non può essere in ogni caso inferiore ad euro 5.000,00 né superiore a 50.000,00. - Non diffidabile. Se vi è sfruttamento dei minori, la pena è dell'arresto fino a 18 mesi e l'ammenda è aumentata fino al sestuplo.
Tra i provvedimenti esclusi dalla depenalizzazione viene compreso il D.Lgs n. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.