IVA al 5 per cento per le prestazioni sanitarie rese dalle cooperative sociali
La Legge n.208/2015 (commi 960-963) ha integrato la Tabella A, allegata al DPR n.633/1972, inserendo la nuova Parte II-bis, riguardante i beni e servizi soggetti all’aliquota IVA del 5 per cento. Le prestazioni socio-sanitarie rese dalle cooperative sociali e loro consorzi, nei confronti di soggetti svantaggiati (indicati nell’art.10, n. 27-ter, DPR n.633/1972), possono essere assoggettate ad aliquota IVA ridotta del 5 per cento. Le prestazioni in questione sono indicate ai numeri 18), 19), 20), 21) e 27-ter) dell'articolo 10, primo comma, del D.P.R. 633/1972 e riguardano:
18) le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ovvero individuate con decreto del Ministro della Sanità;
19) le prestazioni di ricovero e cura rese da enti ospedalieri o da cliniche e case di cura convenzionate nonché da società di mutuo soccorso con personalità giuridica e da ONLUS, compresa la somministrazione di medicinali presidi sanitari e vitto, nonché le prestazioni di cura rese da stabilimenti termali;
20) le prestazioni educative dell'infanzia e della gioventù e quelle didattiche di ogni genere, anche per la formazione, l'aggiornamento, la riqualificazione e riconversione professionale, rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni e da ONLUS, comprese le prestazioni relative all'alloggio, al vitto e alla fornitura di libri e materiali didattici, ancorché fornite da istituzioni, collegi o pensioni annessi, dipendenti o funzionalmente collegati, nonché le lezioni relative a materie scolastiche e universitarie impartite da insegnanti a titolo personale;
21) le prestazioni proprie dei brefotrofi, orfanotrofi, asili, case di riposo per anziani e simili, delle colonie marine, montane e campestri e degli alberghi e ostelli per la gioventù, comprese le somministrazioni di vitto, indumenti e medicinali, le prestazioni curative e le altre prestazioni accessorie;
27-ter) le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, in comunità e simili, in favore degli anziani e inabili adulti, di tossicodipendenti e di malati di AIDS, degli handicappati psicofisici, dei minori anche coinvolti in situazioni di disadattamento e di devianza di persone migranti, senza fissa dimora, richiedenti asilo, di persone detenute, di donne vittime di tratta a scopo sessuale e lavorativo, rese da organismi di diritto pubblico, da istituzioni sanitarie riconosciute che erogano assistenza pubblica, o da enti aventi finalità e da ONLUS di assistenza sociale.
Le modifiche della Legge di Stabilità 2016
Le disposizioni si applicano alle operazioni effettuate in base a contratti stipulati, rinnovati o prorogati successivamente alla data del 1° gennaio 2016. Sono abrogate le disposizioni che prevedevano l’applicazione dell’aliquota IVA al 4 per cento per le prestazioni suddette, mentre l’aliquota IVA per le cooperative non sociali aumenta dal 4 per cento al 22 per cento.
Il comma 962 della Legge di Stabilità 2016 ha abrogato infine il comma 331 della Legge n.296/2006 (I° e II° periodo), che consentiva alle cooperative sociali di optare per l'assimilazione alle Onlus: tale disposizione concedeva, per alcune operazioni, l'applicazione dell’esenzione IVA ai sensi dell'art.10, DPR n.633/1972. A seguito della suddetta modifica, sembrerebbe preclusa la scelta tra il regime di imponibilità IVA al 5 per cento e l’esenzione IVA, a tal proposito si attendono opportuni chiarimenti ad opera dell’Amministrazione finanziaria.
A seguito delle modifiche apportate dalla Stabilità 2016, nel Testo Unico IVA ad oggi troviamo un’aliquota ordinaria del 22 per cento e tre aliquote ridotte, 4 per cento (Tabella A Parte II), 5 per cento (Tabella A Parte II-bis) e 10 per cento (Tabella A Parte III): tale impostazione non è coerente con le disposizioni comunitarie, laddove la Direttiva Ue prevede l’introduzione di massimo due aliquote agevolate. Inoltre, il n. 15) dell’allegato III alla Direttiva 2006/112/CE, dispone la possibilità di istituire aliquote IVA ridotte per le prestazioni di servizi rese da organismi, dei quali gli Stati membri riconoscono il carattere sociale-assistenziale, nella misura in cui tali operazioni non siano esenti in virtù degli articoli 132, 135 e 136 della stessa Direttiva: tale previsione sembra quindi rendere prevalente l’esenzione rispetto all’applicazione dell’aliquota IVA ridotta per questa tipologia di operazioni.