Fisco

IVA non più dovuta per le operazioni inesistenti soggette a reverse charge


Dal 1° gennaio 2016, al destinatario della fattura emessa per documentare un’operazione inesistente soggetta a reverse charge non può più essere richiesto il pagamento dell’IVA a debito e, dalla stessa data, l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni inesistenti dà luogo all’applicazione della sanzione proporzionale dal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, e con la neutralizzazione – in sede di accertamento – del debito e del credito IVA.

L’art.31 del DLgs. n.158/2015, nel riordinare il sistema sanzionatorio tributario, ha modificato l’art.21, comma 7, del D.P.R. n.633/1972, prevedendo che, “se il cedente o prestatore emette fattura per operazioni inesistenti, ovvero se indica nella fattura i corrispettivi delle operazioni o le imposte relative in misura superiore a quella reale, l’imposta è dovuta per l’intero ammontare indicato o corrispondente alle indicazioni della fattura”.

La Relazione illustrativa al DLgs. n.158/2015 ha specificato che la modifica è stata introdotta per “rendere chiaro che la relativa prescrizione non riguarda le ipotesi di operazioni soggette a reverse charge”. La nuova previsione limita, infatti, gli effetti del principio di cartolarità dell’IVA alla sfera del cedente o prestatore, escludendo, pertanto, che nei confronti del cessionario o committente possa essere preteso il pagamento dell’IVA relativa alle operazioni inesistenti soggette ad inversione contabile.

Rispetto alla disciplina previgente, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 22532 dell’11 dicembre 2012, aveva affermato che, per le operazioni caratterizzate dalla circostanza che il debitore della relativa imposta è il destinatario del bene o servizio, trova applicazione la previsione del citato art. 21, comma 7, del D.P.R. n. 633/1972. In pratica, il cessionario o committente che avesse integrato la fattura con l’IVA, secondo la disciplina propria dell’inversione contabile, si sarebbe reso in ogni caso debitore dell’imposta a debito nei confronti dell’Erario, senza però avere diritto alla detrazione dell’imposta a credito, in quanto – secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza e della prassi amministrativa – le operazioni inesistenti precludono l’esercizio della detrazione.

Come anticipato, con la novità introdotta dal DLgs. n. 158/2015, al destinatario della fattura emessa per documentare un’operazione inesistente soggetta a reverse charge non può più essere richiesto il pagamento dell’IVA a debito.

L’art.1, comma 133, della L. n.208/2015 (Legge di Stabilità 2016) ha anticipato al 1° gennaio 2016 l’entrata in vigore della nuova disposizione.

Ai fini sanzionatori, la Relazione illustrativa al D.Lgs. n.158/2015 ha chiarito che l’applicazione dell’inversione contabile alle operazioni inesistenti dà luogo all’irrogazione della sanzione proporzionale di cui all’art.6, comma 9-bis.3, del D.Lgs. n.471/1997 (dal 5 al 10% dell’imponibile, con un minimo di 1.000 euro, e con la neutralizzazione – in sede di accertamento – del debito e del credito IVA).