Fondi di solidarietà bilaterali 2016
Il D.Lgs. 148/2015 ha riordinato in un testo unico le tutele di sostegno al reddito in costanza di rapporto di lavoro, dedicando tutto il Titolo II (da art 26 a 40) alla disciplina dei fondi di solidarietà bilaterali.
Con la revisione del decreto vengono introdotte nuove disposizioni per disciplinare l’ampliamento dell’ambito di operatività dei fondi e il concreto avvio degli stessi fissato al 1 gennaio 2016.
Principali novità introdotte:
- Ampliamento del campo di applicazione dei fondi. Per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti e che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS.
- Istituzione del fondo di integrazione salariale che rispecchia la stessa funzione del fondo residuale vigente nel vecchio sistema legislativo. In esso confluiscono i datori di lavoro con più di 5 dipendenti appartenenti a settori per i quali non sono stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo di solidarietà.
- Entro il 31 dicembre 2015 previsione di un termine per l’adeguamento alle disposizioni del decreto, in caso contrato i datori di lavoro con più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo fondo di integrazione salariale.
- Assegno di solidarietà a partire dal 1 gennaio 2016 garantito dal fondo di integrazione salariale per massimo 12 mesi in un biennio mobile, ed eventualmente dai fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
- I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale INPS competente in relazione all’unità produttiva.
- I fondi di solidarietà bilaterali alternativi devono fornire o l’assegno ordinario o l’assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata;
- L’assegno ordinario ha una durata massima non superiore alle durate massime previste in CIGO e CIGS, comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile. Può essere applicato alla disciplina in materia di CIGO nei limiti della compatibilità.
- Istituzione dei fondi di solidarietà bilaterali alternativi in riferimento ai soli settori dell’artigianato e della somministrazione del lavoro.
- Previsione dell’istituzione del fondo territoriale intersettoriale delle province autonome di Trento e Bolzano.
- Revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria dal 1 gennaio 2016: non inferiore allo 0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale per i fondi di solidarietà bilaterale alternativi; per il fondo di integrazione salariale 0,65% per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti e 0,45 % per chi ha più di 5 e fino a 15 dipendenti. A partire dal 1 gennaio 2017, invece, per i fondi facoltativi, 0,30 % delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali.
- Possibilità di istituire fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della CIGO.
- Previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all’assegno ordinario: non prima di 30 e non oltre 15 giorni dall’inizio della sospensione del lavoro.
Fondi di solidarietà bilaterali
Come legifera l’art. 26 del D.Lgs. 148/2015 i fondi di solidarietà bilaterali sono istituiti sulla base di accordi o contratti collettivi stipulati tra le organizzazioni sindacali e imprenditoriali più rappresentative, per i settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o della CIGS, al fine di tutelare il rapporto di lavoro in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste dalla CIGO o CIGS.
L’ampliamento della platea dei beneficiari è la novità più importante introdotta dal D.Lgs. 148/2015, in modo da tutelare tutti i settori che non rientrano nel Titolo I per i datori di lavoro con più di 5 dipendenti (compresi gli apprendisti).
I fondi già istituiti o adeguati alla disciplina previgente devono adeguarsi alle disposizioni del comma 7 dell’art 26 del D.Lgs. 148/2015 entro il 31 dicembre 2015. In caso contrario, dal 1 gennaio 2016, i datori di lavoro del relativo settore con più di 5 dipendenti confluiscono nel fondo di integrazione salariale di cui all’art. 29 dello stesso decreto.
I fondi possono anche assicurare ulteriori finalità: assegni straordinari nell’ambito di processi di agevolazione all’esodo; tutela integrativa per prestazioni connesse alla perdita del lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente; contribuire al finanziamento di programmi formativi di riconversione o riqualificazione professionale.
Fondi di solidarietà bilaterali alternativi
Per i settori di artigianato e somministrazione del lavoro che hanno già adeguato la disciplina dei rispettivi fondi bilaterali alle finalità dell’art.26, si applicano le disposizioni dell’art. 27. I fondi di solidarietà bilaterali alternativi assicurano o un assegno ordinario di durata e misura pari all’assegno ordinario di cui all’art.30, o un assegno di solidarietà di cui all’art.31 per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile.
I fondi bilaterali alternativi possono erogare prestazioni integrative delle prestazioni pubbliche e assegni straordinari per il sostegno al reddito per lavoratori che raggiungano i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi 5 anni. Gli accordi o contratti collettivi devono fissare un’aliquota complessiva di contribuzione ordinaria di finanziamento non inferiore allo 0,45 % della retribuzione imponibile previdenziale a decorrere dal 1 gennaio 2016; la mancata previsione di di un’aliquota così determinata comporta la confluenza nel fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1 gennaio 2016, con la possibilità di richiedere prestazioni dal 1 luglio 2016.
Fondo di solidarietà residuale
Il fondo di solidarietà residuale, istituito con D.I. n. 79141/2014, continua a operare per i datori di lavoro con più di 15 dipendenti, fino al 31 dicembre 2015, appartenenti a settori che non rientrano nel campo di applicazione della CIGO o CIGS e che non abbiano costituito fondi di solidarietà bilaterali. I fondi di solidarietà bilaterali costituiti a seguito del fondo residuale devono garantire l’assegno ordinario di cui all’art.30 e prevedere un’aliquota di finanziamento almeno pari a quella stabilita per il fondo di integrazione salariale, in relazione ai datori di lavoro con massimo 15 dipendenti e quindi di importo non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale.
Il fondo residuale garantisce la prestazione di un assegno ordinario di un importo ridotto dei contributi pari al 5,84 %. La prestazione è corrisposta per un periodo massimo di 3 mesi continuativi, prorogabili, sempre trimestralmente, fino a 9 mesi in un biennio mobile. Agli interventi e ai trattamenti previsti dal fondo si applica la disciplina in materia di CIGO con i relativi massimali. L’art.39 del D.Lgs. 148/2015 prevede l’applicazione di alcuni articoli del Titolo I in riferimento al fondo residuale: il requisito di anzianità di almeno 90 giorni di lavoro per la presentazione della domanda; inclusione degli apprendisti nel trattamento di integrazione salariale; per ogni unità produttiva, il trattamento ordinario e straordinario non può superare la durata massima di 24 mesi in un quinquennio mobile.
Nel nuovo sistema normativo l’intervento del fondo può essere richiesto per gli eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa in relazione a una delle seguenti cause: eventi transitori e non imputabili all’impresa, situazioni temporanee di mercato, riorganizzazione aziendale, crisi aziendale, contratto di solidarietà, procedure concorsuali (fino al 31/12/2015).
Fondo di integrazione salariale
Dal 01/01/2016 il Fondo Residuale prende il nome di Fondo di integrazione salariale.
Rientrano nel campo di applicazione del Fondo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, appartenenti a settori, tipologie di datori e classi dimensionali non rientranti nell’ambito di applicazione della normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria e per i quali non siano stati stipulati accordi volti all’attivazione di un fondo a norma dei citati artt. 26 (fondi di solidarietà bilaterali) e 27 (fondi di solidarietà bilaterali alternativi). Ai fini del computo della soglia dimensionale sono considerati anche gli apprendisti. Rispetto al passato l’ambito di applicazione del fondo è stato esteso a tutti i datori di lavoro anche non organizzati in forma di impresa.
Il fondo, finanziato con i contributi dei datori di lavoro e dei lavoratori, nella misura rispettivamente di due terzi e di un terzo, garantisce due prestazioni: l’assegno di solidarietà di cui all’art. 31 del D.lgs. 148/2015 e, per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, l’ulteriore prestazione dell’assegno ordinario di cui all’art. 30. Quest’ultima prestazione può essere concessa per una durata massima di 26 settimane in un biennio mobile in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, ad eccezione delle intemperie stagionali, e straordinarie, limitatamente alle causali per riorganizzazione e crisi aziendale. Per i datori di lavoro che occupano fino a quindici dipendenti l’assegno di solidarietà può essere autorizzato solo per eventi di sospensione o riduzione del lavoro verificatisi a decorrere dal 1° luglio 2016.
La circolare continua illustrando i campi di applicazione dei fondi, le prestazioni in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa (assegno ordinario e di solidarietà), le modalità di erogazione e termine per il rimborso delle prestazioni.