Lavoro

Artigiani e Commercianti: Regime Agevolato


Soggetti interessati

I soggetti interessati continuano ad essere quelli già individuati dall’art. 1, comma 54 della legge n. 190/14. L’art. 1, comma 111, della legge 208/15, ha aggiunto ulteriori specificazioni in merito ai requisiti richiesti per accedere al regime fiscale agevolato. Si tratta, pertanto, di persone fisiche esercenti attività d’impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma di impresa familiare, che nell’anno precedente da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall’altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate.

Come il precedente regime agevolato, anche il nuovo regime introdotto dalla legge n. 208/2015 ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda.

Novità

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale, sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Nel caso in cui l’importo complessivamente versato risulti inferiore all’importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accreditato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell’accredito di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all’importo del contributo dovuto sul minimale. Ove venga effettuato un versamento corrispondente al contributo calcolato sul minimale ordinario ma inferiore rispetto al dovuto, si procederà al recupero della differenza, nel rispetto del limite del 65%.

Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie 

Permane l’esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni di cui all’art. 59, comma 15 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali prevista dall’art. 1, comma 2 della legge 2 agosto 1990, n. 233 per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini 

L’accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente ha l’onere di presentare all’Istituto, secondo le modalità già descritte nella circolare n. 29/15, paragrafo 3. Per i soggetti già esercenti attività d’impresa, la presentazione del modulo di adesione dovrà avvenire entro il 28 febbraio dell’anno per il quale intendono usufruire del regime agevolato. Il termine decadenziale  vale anche per coloro che, pur esercitando attività d’impresa prima dell’entrata in vigore della novella, non risultino ancora titolari di posizione attiva presso le gestioni autonome. In tali casi andrà compilato l’apposito modello cartaceo e consegnato in sede. Al contrario, i soggetti che intraprendono una nuova attività d’impresa dal 1° gennaio 2016 e presumono di essere in possesso dei requisiti richiesti, presenteranno apposita dichiarazione di adesione al regime agevolato, attraverso la procedura telematizzata. Anche per quanto riguarda le modalità di uscita dal regime agevolato, la novella non ha introdotto modifiche alla disciplina già in vigore, pertanto si richiama quanto precisato con circolare n. 29/15, paragrafo 4. L’uscita dal regime agevolato, pertanto, si può verificare in tre ipotesi:

  • venir meno dei requisiti che hanno consentito l’applicazione del beneficio;
  • scelta del contribuente, a prescindere da qualsivoglia motivazione, di abbandonare il regime agevolato;
  • comunicazione all’Istituto da parte dell’Agenzia delle Entrate in ordine al fatto che il contribuente non ha mai aderito al regime fiscale agevolato, oppure non ha mai avuto i requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell’anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita. Con successivo messaggio verrà comunicato il rilascio dell’applicazione per la dichiarazione di recesso dal regime agevolato, da compilarsi online tramite accesso al Cassetto Previdenziale per Artigiani e Commercianti. Nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza che era stata fissata per il regime agevolato.