Lavoro

ASDI Assegno di disoccupazione


Beneficiari

Lavoratori che:

a) abbiano fruito, entro il 31 dicembre 2015, della NASpI per la sua durata massima;
b) siano ancora in stato di disoccupazione al termine del periodo di fruizione della NASpI;
c) siano, al termine del periodo di fruizione della NASpI, componenti di un nucleo familiare in cui sia presente almeno un minore di anni 18 o abbiano un'eta' pari a 55 anni o superiore e non abbiano maturato i requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
d) siano in possesso di una attestazione dell'ISEE, in corso di validita', dalla quale risulti un valore dell'indicatore pari o inferiore ad euro 5.000.
e) non abbiano usufruito dell'ASDI per un periodo pari o superiore a 6 mesi nei 12 mesi precedenti il termine del periodo di fruizione della NASpI e comunque per un periodo pari o superiore a 24 mesi nel quinquennio precedente il medesimo termine;
f) abbiano sottoscritto un progetto personalizzato.

Durata e misura del beneficio

L'ASDI e' erogato mensilmente a decorrere dal giorno successivo a quello del termine di fruizione della NASpI per una durata massima di 6 mesi. 
L'importo dell'ASDI e' pari al 75% dell'ultima indennita' NASpI percepita, e, comunque, in misura non superiore all'ammontare dell'assegno sociale, di cui all'art. 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335. L'importo e' incrementato di un ammontare pari ad un quinto dell'assegno sociale per il primo figlio a carico. Nel caso in cui i figli a carico siano in numero superiore a uno, gli incrementi complessivi dell'importo dell'ASDI sono quelli indicati nella Tabella 1, che costituisce parte integrante del decreto. Per effetto degli incrementi per carichi familiari l'ASDI non puo' essere superiore al 75% dell'ultima indennita' NASpI percepita, comprensiva degli assegni per il nucleo familiare, fatto salvo il livello minimo.

Compatibilità con lo svolgimento di attività lavorativa e decadenza

Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce l'ASDI instaura un rapporto di lavoro subordinato o intraprende un'attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale e' soggetto ai limiti di compatibilita' e agli obblighi di comunicazione previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto legislativo n. 22 del 2015.
Le comunicazioni di inizio di un'attivita' lavorativa subordinata, di una attivita' lavorativa autonoma o di impresa individuale, di cui, rispettivamente, all'art. 9, comma 2, e all'art. 10, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo n. 22 del 2015, sono rese nei medesimi termini ivi previsti anche nel caso in cui l'attivita' sia avviata da altri componenti il nucleo familiare.

Obblighi e sanzioni

Il beneficiario decade dalla fruizione dell'ASDI nei casi di cui all'art. 11 del decreto legislativo n. 22 del 2015 e nel caso in cui non effettui le comunicazioni di cui all'art. 4 del Decreto 29 ottobre 2015.
Oltre che per gli appuntamenti previsti nel progetto personalizzato, il beneficiario puo' essere convocato nei giorni feriali dai competenti servizi per l'impiego con un preavviso di almeno 24 ore e di non più di 72 ore, secondo le modalita' concordate nel progetto personalizzato. La mancata presentazione, in assenza di giustificato  motivo, alle convocazioni o agli appuntamenti di cui al periodo
precedente, comporta la decurtazione di un quarto di una mensilita' dell'ASDI, fermi restando gli incrementi per carichi familiari. In caso di seconda mancata presentazione non giustificata, l'ASDI e'  sospesa per una mensilita' e sono concessi i soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata presentazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.
La mancata partecipazione, in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di orientamento, comporta la sospensione dell'ASDI per una mensilita' e la concessione dei soli incrementi per carichi familiari. In caso di ulteriore mancata partecipazione non giustificata, il lavoratore decade dalla fruizione dell'ASDI.
La mancata partecipazione alle iniziative di cui all'art. 5, comma 3, lettera b) del Decreto 29 ottobre 2015, o la mancata accettazione di un'offerta di lavoro congrua di cui all'art. 5, comma 3, lettera c) del citato Decreto, in assenza di giustificato motivo, comportano la decadenza dall'ASDI.

Modalita' di richiesta ed erogazione

La domanda dell'ASDI e' presentata all'INPS in via telematica, a partire dal primo giorno successivo al termine del periodo di fruizione della NASpI ed entro il termine di decadenza di trenta giorni. I moduli e le modalita' di presentazione della domanda sono resi noti dall'INPS entro quindici giorni dall' entrata in vigore del presente decreto.
L'INPS, riconosce il beneficio in base all'ordine cronologico di presentazione delle domande e, nel caso di insufficienza delle risorse, l'INPS non prenderà in considerazione ulteriori domande, fornendo immediata comunicazione anche attraverso il proprio sito internet.