Diritto

Stabilità 2016 - Le novità sul canone RAI per il 2016


Per l'anno 2016 l'importo del canone RAI è stato ridotto a 100 euro, anzichè 113,50 euro. Il canone di abbonamento alla televisione per uso privato è un’imposta che il contribuente deve versare, obbligatoriamente, entro i termini previsti dalla legge. 

Le novità apportate dalla Legge di Stabilità 2016

La legge n. 208/2015, ai commi 152-160, ha introdotto importanti novità. Leggiamo infatti che "La detenzione di un apparecchio si presume altresi' nel caso in cui esista un'utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui un soggetto ha la sua residenza anagrafica". Questo significa che a chiunque possieda un'utenza di fornitura di energia elettrica sarà addebitato direttamente in bolletta l'importo di cui sopra, con una voce distinta che non è imponibile ai fini fiscali. Nello specifico, il pagamento sarà suddiviso in dieci rate mensili, addebitate sulle fatture emesse dall'impresa elettrica, a partire dal mese di luglio 2016. Nella prima bolletta saranno addebitate tutte le rate scadute da gennaio a luglio.

Il canone è dovuto una sola volta per tutti gli apparecchi detenuti, nei luoghi adibiti a propria residenza o dimora, dallo stesso soggetto e dai soggetti che appartengono alla stessa famiglia anagrafica.

Il comma 157 specifica che "Al fine di semplificare le modalita' di pagamento del canone, le autorizzazioni all'addebito diretto sul conto corrente bancario o postale ovvero su altri mezzi di pagamento....., si intendono in ogni caso estese al pagamento del canone di abbonamento televisivo"

Per superare la presunzione che associa l'esistenza di un'utenza di fornitura elettrica a un apparecchio televisivo, occorrerà presentare un'autocertificazione all'Agenzia delle entrate - Direzione Provinciale I di Torino. Tale dichiarazione vale per l'anno in cui è stata presentata: questo significa che bisogna ripresentarla ogni anno. 

A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, non è più possibile presentare la denuncia di cessazione dell'abbonamento radiotelevisivo per suggellamento dell'apparecchio. Possibilità abolita anche per gli abbonati speciali, per i quali il resto della disciplina rimane invariata.

Eventuali maggiori entrate e violazione dell'obbligo

La norma stabilisce che per il triennio 2016-2018, le eventuali maggiori entrate versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione saranno riversate all'Erario per una quota pari al 33% del loro ammontare per l'anno 2016 e del 50% per gli anni 2017 e 2018, per essere  a loro volta destinate:

  • all'ampliamento sino ad euro 8mila della soglia reddituale prevista ai fini dell'esenzione dal pagamento del canone di abbonamento televisivo in favore di soggetti di età pari o superiore a 75 anni (ex art.1, co.132, legge n.244/2007);
  • al finanziamento, fino ad un importo massimo di 50milioni di euro in ragione d'anno, di un Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, da istituire nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico;
  • al Fondo per la riduzione della pressione fiscale (ex art.1, co.431, legge n.147/2013).

Le eventuali maggiori entrate non impegnate in ciascun esercizio possono esserlo in quello successivo.

In caso di violazione degli obblighi di comunicazione e versamento dei canoni si applicano, rispettivamente, le sanzioni di cui:

  • all'art.5, co.1, Dlgs n. 471/1997, che stabilisce una sanzione amministrativa dal 120% al 240% dell'ammontare del tributo dovuto e
  • all'art.13, co.1, Dlgs n. 471/1997, che prevede una sanzione amministrativa pari al 30% di ogni importo non versato, e ridotta alla metà per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 90 giorni.