Lavoro

Prospetto informativo disabili 2016


In seguito all’entrata in vigore del Jobs Act, come abbiamo visto insieme nella nostra news del 24/09/2015, sono state introdotte numerose novità in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori. Tali modifiche hanno richiesto un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che in relazione all’anno 2015 comporteranno uno slittamento della scadenza dal 31 gennaio al 29 febbraio 2016. La stessa Direzione informerà successivamente circa l’attuazione degli aggiornamenti e quindi dell’operatività dei sistemi, verificando che tale data possa essere confermata.

Ricordiamo cos’è il prospetto informativo

Il Prospetto informativo è una dichiarazione che i datori di lavoro con 15 o più dipendenti costituenti base di computo devono presentare al servizio provinciale competente, indicando la propria situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale disabile e/o appartenente alle altre categorie protette, il numero di posti di lavoro e le mansioni disponibili, come previsto dalla Legge 12 marzo 1999 n. 68. 
Tale prospetto viene trasmesso in modalità esclusivamente telematica entro il 31 gennaio indicando la situazione occupazionale  riferita al 31 dicembre dell'anno precedente. Esso deve essere inviato solo qualora, rispetto all’ultimo invio, vi siano stati cambiamenti nella situazione occupazionale tali da modificare l’obbligo o da incidere sul computo della quota di riserva.
L’obbligo riguarda anche le Pubbliche Amministrazioni e la Nota operativa del 30 dicembre 2014 chiarisce, in particolare, le modalità di compilazione del Prospetto Informativo per questi soggetti, a seguito delle novità introdotte dal Decreto Legge n.101/2013, convertito dalla Legge n.125/2013.
Ricordiamo che i datori di lavoro pubblici e privati, che hanno la sede legale e le unità produttive ubicate in due o più Regioni o Province Autonome e che adempiono all’obbligo direttamente, inviano il prospetto informativo presso il servizio informatico ove è ubicata la sede legale dell’azienda.

Domande e risposte

Rientrano nella base di computo anche i lavoratori, già disabili prima della costituzione del rapporto di lavoro, anche se non assunti tramite il collocamento obbligatorio?

Sì, a seguito dell’entrata in vigore del Decreto Legislativo n.151/2015, è stato specificato che tali lavoratori devono avere una riduzione della capacità lavorativa superiore al 60 per cento oppure superiore al 45 per cento nel caso di disabilità intellettiva e psichica.

I lavoratori divenuti inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia possono essere computati nella quota di riserva di cui all’articolo 3 della legge 68/99?

Con la circolare 2/2010, il Ministero ha precisato che i lavoratori che divengono inabili allo svolgimento delle proprie mansioni in conseguenza di infortunio o malattia (art. 4 c. 4 l. 68/99) possono essere computati esclusivamente in ambito privatistico. Per questi lavoratori, infatti, qualora non sia possibile l’assegnazione a mansioni equivalenti o inferiori nella stessa azienda, spetta al Servizio provinciale competente l’avviamento degli stessi presso un’altra azienda, individuando le attività compatibili con le loro residue capacità lavorative. Tale procedura non si applica invece ai datori di lavoro pubblici che sono tenuti a conformarsi ai principi generali in materia di assunzioni previsti dal Decreto Legislativo n. 165/2001. 

Come viene computato il lavoratore intermittente?

In proporzione all’orario di lavoro effettivamente svolto nell’arco di ciascun semestre.

Per i datori di lavoro  che svolgono attività stagionale come si calcola il periodo di durata del contratto?

Sulla base delle corrispondenti giornate lavorative effettivamente prestate nell’arco dell’anno solare, anche se non continuative.

I limiti di durata del contratto dei nove o sei mesi (legge n.  68/1999 e legge n. 134/2012) continuano ad applicarsi rispettivamente ai contratti stipulati prima della L. 92/2012 e a quelli stipulati dopo l'entrata in vigore della legge n. 134/2012?

Si, in applicazione del principio di legge (art. 11 delle preleggi al codice civile) secondo cui la legge non  dispone che per l'avvenire.

I lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero sono computati nell’organico del datore di lavoro?

No, i lavoratori assunti per attività da svolgersi all’estero non sono computati nell’organico, per la durata di tali attività.

Personale di cantiere

Alla luce delle novità introdotte dall'art. 4, co. 27, lett. B della legge n. 92/2012, ai fini della presentazione del prospetto informativo per il personale di cantiere va ricompreso anche quello direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione svolte in cantiere. Questo avviene indipendentemente dall'inquadramento previdenziale e quindi indipendentemente dalla circostanza che l'impresa sia classificabile come edile o che applichi un contratto collettivo dell'edilizia. L'esclusione dal computo però opera limitatamente e strettamente al personale direttamente operante nei montaggi industriali o impiantistici e nelle relative opere di manutenzione “svolte in cantiere”. Per “cantiere” si intende qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 81/2008 e dell’allegato X dello stesso decreto.