Il nuovo contenuto informativo della fattura
L’articolo 1, comma 325 lettera d), della Legge di Stabilità 2013 ha sostituito il testo dell’articolo 21 D.P.R. 633/72, prescrivendo l’indicazione nella fattura di apposite diciture per particolari fattispecie, tra cui i regimi speciali e l’inversione contabile. La fattura deve inoltre necessariamente indicare:
- il numero di partita IVA del cessionario o committente
- il numero di registrazione ai fini dell’IVA per i soggetti stabiliti in un altro Stato membro dell’Unione Europea
- il codice fiscale se il cessionario o committente non agisce nell’esercizio d’impresa, arte o professione
Impatto operativo
Il nuovo articolo 21 sembra, nel complesso, essersi modificato in linea con quanto già avveniva a livello di prassi. Gli operatori non troveranno, dunque, novità sostanziali, ma, semmai, un ulteriore chiarimento normativo rispetto ad eventuali situazioni di incertezza.
Criticità
Le indicazioni che la nuova norma richiede rispetto al cessionario/committente non dovrebbero sollevare profili di criticità, posto che sinora sono sempre state inserite in fattura dagli operatori, anche in assenza di previsione normativa. Tali dati sono infatti necessari già da tempo per altri adempimenti, quali gli elenchi clienti-fornitori ovvero le comunicazioni per lo spesometro.