Fisco

Risoluzione 106/E - Trattamento fiscale del rimborso spese di accesso corrisposto ai medici specialistici ambulatoriali


Con la Risoluzione 106/E del 21 dicembre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha dato risposta ad una ASL che richiedeva se fosse corretto il trattamento fiscale imponibile ai fini IRPEF, così applicato dalla stessa amministrazione sanitaria secondo quanto previsto dalla determinazione dei redditi da lavoro dipendente (ex art.51 TUIR), ai rimborsi spese di accesso riconosciuti ai medici specialisti ambulatoriali convenzionati in missione lavorativa presso ambulatori ubicati in un Comune diverso rispetto a quello di residenza. La richiesta era divenuta necessaria a seguito dell’ordinanza della Corte di Cassazione n.6793 del 2 aprile 2015 che ha riconosciuto funzione risarcitoria e non retributiva a tale corresponsione, con la conseguente non imponibilità ai fini IRPEF del trattamento, ai dipendenti del Ministero del Lavoro durante ispezioni effettuate presso alcune cooperative.

L'Agenzia ha però ritenuto che la disamina di Cassazione riguardasse una fattispecie diversa da quella in oggetto d'istanza, in quanto la Corte ha emesso la sentenza sulla base dello spostamento dei dipendenti dal luogo di lavoro a quello di missione, mentre questo caso si riferisce allo spostamento dalla residenza privata del medico dipendente direttamente al luogo di missione. La non imponibilità conseguente al riconoscimento della natura di risarcimento, infatti, è in contrasto con quanto esposto dall'Agenzia e poiché comunque l'ordinanza della Corte rimane un caso isolato, l'Amministrazione finanziaria ha confermato l'imponibilità IRPEF del rimborso previsto dall'art.46 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali. Rimane comunque fermo il regime particolare delle trasferte che potrà essere applicato nella sola ipotesi in cui il lavoratore sia autorizzato a recarsi al luogo di missione, e non al luogo di lavoro, partendo dalla propria residenza.