OIV: La stima del contributo economico dei beni immateriali usati direttamente ai fini della Patent Box


Con la Bozza di Discussion Paper del 4 dicembre 2015, l'OIV "ha inteso offrire alla comunità degli esperti di valutazione, agli esperti fiscali, ai contribuenti ed all’Agenzia delle Entrate il proprio contributo a favore di soluzioni comunemente accettate" a proposito dell'individuazione del contributo economico al reddito d'impresa prodotto dai beni immateriali in regime di applicazione dell'agevolazione "Patent Box", prevista dalla legge di stabilità 2015. Si tratta di una bozza, per mezzo della quale l'OIV intende raccogliere delle lettere di commento, finalizzate alla realizzazione di un documento condiviso, da inviare alla fondazione entro il 4 marzo 2016.

Il documento - precisa la fondazione OIV - non è interpretativo o integrativo degli standard internazionali OCSE in relazione al "tranfer pricing", ai quali il decreto attuativo dell'agevolazione (D.M. 30 luglio 2015) fa riferimento (art.12) ai fini della determinazione del contributo economico, ma vuole diffondere, comunque, a tutti i professionisti soluzioni, seppur non vincolanti, coerenti e condivise, senza dettare principi in tema di valutazione.

Stanti tali premesse, il documento di prassi si suddivide in più parti:

  • gli aspetti di inquadramento;
  • i criteri di stima del contributo economico di un bene immateriale utilizzato direttamente;
  • la riconciliazione del contributo economico del bene immateriale usato direttamente con il reddito che il contribuente ritrarrebbe dalla concessione dello stesso bene in uso ad un terzo.

Nella prima parte si rimanda a tutti quelli che sono gli aspetti concernenti la stima del reddito agevolabile dei beni immateriali usati direttamente, con determinazione del loro valore definito sulla base del reddito economico e del "cash flow", e del reddito figurativo prodotto.

Nella seconda parte vengono trattati i vari criteri di stima del contributo economico del bene immateriale utilizzato direttamente con l'esigenza di utilizzarne più di uno quando ciò sia possibile (ad esempio: il criterio del Relief from Royalties, dell'Excess Earnings, del With and without e del "Reddito implicito nel valore di mercato del bene stesso").

Nella terza ed ultima parte il documento approfondisce l'aspetto della riconciliazione del contributo economico del bene immateriale usato direttamente con il reddito prodotto se questo viene concesso in uso ad un terzo, trattando il capitolo dei costi effettivi e dei costi figurativi.

L'OIV ritiene, infine, che per la corretta applicazione dei metodi esplicati nella seconda parte della bozza si debba applicare una duplice prospettiva (così come, del resto, è già stato redatto nella relazione illustrativa del D.M. 30 luglio 2015): 

  • quella dell'operatore di mercato generico, nel settore in cui il bene immateriale viene utilizzato;
  • quella del soggetto specifico ("specific entity") che detiene il controllo dell'attività immateriale.

Per ulteriori approfondimenti, si rinvia direttamente al documento dell'OIV.