Economia aziendale
Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Modifiche alle sanzioni sulle violazioni degli obblighi contabili
L'art.15 del D.lgs.158/2015 ha modificato l'art.9 del D.lgs.471/1997 in relazione agli obblighi sulla contabilità.
In particolare:
- per quanto riguarda la sanzione di mancata o irregolare tenuta delle scritture contabili di cui al comma 1, essa è convertita negli importi da lire in euro: si passa, infatti, da lire 2.000.000 a 1000 euro e da lire 15.000.000 a 8000 euro. La sanzione viene, pertanto ricompresa nel range da 1000 a 8000 euro;
- nella previsione di irrogazione in misura doppia della stessa sanzione, al secondo periodo del comma 3, se vengono accertate evasioni dei tributi diretti e dell'IVA, l'importo complessivo da superare delle evasioni ai fini di tale irrogazione è convertito da lire 100.000.000 in 50.000 euro;
- nella previsione di cui al comma 4, secondo la quale "quando, in esito ad accertamento, gli obblighi in materia di imposta sul valore aggiunto e di imposte dirette risultano non rispettati in dipendenza del superamento, fino al cinquanta per cento, dei limiti previsti per l'applicazione del regime semplificato per i contribuenti minori" sono state attualizzate le disposizioni previgenti che rinviavano a regimi contabili non più in vigore e si è rinviato all'art.7 del DPR 542/1999 per quanto concerne le "semplificazioni per i contribuenti minori relative alle liquidazioni e ai versamenti in materia di imposta sul valore aggiunto", in luogo del vecchio rinvio all'art.33 del DPR 633/1972, abrogato dal 1999. A ciò si aggiunge la conversione da lire 50.000 a lire 5.000.000 in "da 250 euro a 2.500 euro" per la relativa sanzione;
- la previsione di cui al comma 5 cambia nella sostanza, disponendo che: "se la dichiarazione delle società e degli enti soggetti all'imposta sul reddito delle società sottoposti al controllo contabile ai sensi del codice civile o di leggi speciali non è sottoscritta dai soggetti che sottoscrivono la relazione di revisione ai sensi dell'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, si applica la sanzione amministrativa fino al trenta per cento del compenso contrattuale relativo all'attivita' di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente, con un minimo di euro 250". Precedentemente, invece, la norma prevedeva che: "i soggetti tenuti alla sottoscrizione della dichiarazione dei redditi e ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), che nella relazione di revisione omettono, ricorrendone i presupposti, di esprimere i giudizi prescritti dall'articolo 2409-ter, terzo comma, del codice civile, sono puniti, qualora da tali omissioni derivino infedeltà nella dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP, con la sanzione amministrativa fino al 30 per cento del compenso contrattuale relativo all'attività di redazione della relazione di revisione e, comunque, non superiore all'imposta effettivamente accertata a carico del contribuente. In caso di mancata sottoscrizione della dichiarazione dei redditi o ai fini dell'IRAP si applica, oltre alla disposizione del precedente periodo, la sanzione amministrativa da euro 258 a euro 2.065".
Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2017.
Aggiornamento del 22 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016
Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.