Diritto

Iscrizione alla Camera di Commercio per le S.r.l.s. e S.r.l.c.r.


Le Camere di Commercio (Registro delle Imprese) hanno pubblicato le istruzioni per l'iscrizione nel Registro delle Imprese dell'atto costitutivo della Srl semplificata e a capitale ridotto in cui si specifica come entro 20 giorni dalla stipula dell'atto costitutivo, il notaio debba depositare l'atto, attraverso il Mod. S1, presentato tramite comunicazione unica.

Tali società sono tenute obbligatoriamente ad indicare nel modello il proprio indirizzo di Posta elettronica certificata (PEC). Devono essere, inoltre, presentati:

    • Mod. S1
    • Mod. S
    • Intercalare P per ogni amministratore nominato ed altri eventuali intercalari P
    • Mod. S5
    • Mod. UL
    • distinta Fedra firmata digitalmente

Ricordiamo come la Srl semplificata, a differenza della Srl a capitale ridotto, sia esente e dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria.


Società a responsabilità limitata semplificata (SRLS)

La SRLS può essere sia pluripersonale che unipersonale purchè i soci siano solo persone fisiche e non abbiano ancora compiuto i 35 anni di età. E’ compito del notaio che redige l’atto accertare l’età anagrafica dei soci.

Il capitale sociale il cui ammontare va da 1 a 9.900 euro e deve essere sottoscritto e interamente versato al momento della costituzione; i conferimenti devono farsi esclusivamente in denaro ed essere versati all’organo amministrativo.

Gli amministratori della società possono essere scelti solo tra i soci ed è possibile cedere la quota a condizione che chi la acquista non abbia ancora compiuto i 35 anni di età, così da mantenere le caratteristiche iniziali per quanto riguarda il limite di età. La società deve avere un atto costitutivo in tutto conforme al modello ministeriale e questa verifica di conformità è effettuata dal notaio in quanto, sia che si tratti di contratto che di atto unilaterale, la forma dovrà pur sempre essere quella dell’atto pubblico.
L’adozione di questa forma di società è agevolata anche al punto di vista dei costi amministrativi al momento della sua costituzione.
Atto costitutivo e iscrizione nel registro delle imprese sono, infatti, esenti dal pagamento di:

  • oneri notarili
  • imposta di bollo
  • diritti di segreteria.

Il nuovo articolo 2463-bis del Codice Civile è stato introdotto dall’articolo 3 del Decreto Legge 24 gennaio 2012, n.1 e il modello standard è stato definito dal D.M. 23 giugno 2012, n. 138.

Società a responsabilità limitata a capitale ridotto (SRLCR)

Introdotto dal Decreto Sviluppo (Decreto Legge n. 83/2012) questo nuovo modello societario si affianca alle SRL ordinarie e  semplificate evidenziando significative somiglianze e differenze rispetto alle SRL semplificate: il limite di età.

I soci delle SRLCR devono essere persone fisiche che hanno già compiuto 35 anni. Anche in questo caso, il capitale sociale può andare da 1 euro e fino ad un massimo di 9.900 euro, sottoscritto e interamente versato alla data della costituzione, i conferimenti sono esclusivamente in denaro e versati all’organo amministrativo. Differenza rispetto alle SRLS è data dal fatto che gli amministratori possono essere non soci (ma pur sempre solo ed esclusivamente persone fisiche). 

Anche in questo caso la costituzione avviene per atto pubblico, ma non esiste un modello standard da dover necessariamente adottare. Le SRLCR non godono, infine, di alcuna forma di esenzione da imposte, oneri e diritti.