La procedura di "ruling" con l'Agenzia delle Entrate per l'agevolazione "Patent box" (PARTE II)


Svolgimento della procedura

Una volta completata l'attività istruttoria sugli elementi essenziali dell'istanza e sull'eventuale successiva documentazione integrativa:

  • l'impresa viene invitata a comparire per mezzo del suo legale rappresentante (o di un suo procuratore) presso l'ufficio, il quale verificherà la completezza delle informazioni fornite, formulerà richiesta di ulteriori documenti che riterrà necessari e definirà i termini di svolgimento del procedimento in contraddittorio, il quale potrà articolarsi in più incontri;
  • i dipendenti dell'Agenzia delle Entrate, previo accordo con l'impresa stessa, potranno accedere nelle sedi di svolgimento dell'attività di questa o della stabile organizzazione, al fine di conoscere ulteriori elementi validi per l'istruttoria: per ogni attività svolta, essi redigeranno processo verbale, rilasciandone copia al soggetto istante;
  • se il completamento della procedura istruttoria dovesse chiedere l'attivazione di strumenti di cooperazione internazionale fra amministrazione fiscali, questa verrà sospesa per un periodo di tempo necessario al fine di ottenere le informazioni richieste;
  • la procedura si perfeziona con le sottoscrizioni del responsabile dell'ufficio delle Entrate competente e del legale rappresentante dell'impresa (o del suo procuratore) di un accordo composto:
    • "dalla definizione dei metodi e dei criteri di calcolo del contributo economico alla produzione del reddito d’impresa o della perdita, in caso di utilizzo diretto dei beni di cui all’art.6 del D.M. 30 luglio 2015;
    • dalla definizione dei metodi e dei criteri di calcolo dei redditi derivanti dall’utilizzo dei beni di cui all’art.6 del decreto, in ipotesi diverse da quelle di cui al punto precedente, realizzati nell’ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente, controllano l’impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa;
    • dalla definizione dei metodi e dei criteri di calcolo delle plusvalenze di cui all'art.10 del decreto, realizzate nell'ambito di operazioni con società che direttamente o indirettamente controllano l'impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l’impresa".
  • l’accordo acquista efficacia vincolante per entrambe le parti che lo hanno sottoscritto e rimane in vigore per il periodo di imposta in cui è presentata l’istanza di accordo preventivo e per i 4 periodi di imposta successivi, ai sensi dell’art.4, comma 3, del decreto.

Qualora non si raggiunga l'accordo, ne è fatta menzione del processo verbale.

Verifica dell'accordo

L'impresa, ai fini della successiva verifica dei termini dell'accordo stipulato, deve:

  • predisporre e mettere a disposizione dell’ufficio, su specifica richiesta dello stesso, la documentazione e gli elementi informativi utili;
  • l'eventuale sopravvenuto mutamento delle condizioni di fatto o di diritto che hanno costituito il presupposto delle conclusioni raggiunte in sede di accordo;
  • consentire, previo accordo sui tempi, ai funzionari dell'ufficio delle Entrate l'accesso nella sede in cui si svolge l'attività d'impresa, al fine di prendere visione di documenti e di venire a conoscenza, più genericamente, di elementi informativi utili.

Violazione totale o parziale dell'accordo

Citando il provvedimento:

  • "Qualora a seguito dell’esame della documentazione e degli elementi informativi visionati e/o appresi in forza delle attività espletate dall’ufficio [...] o quando sia stato accertato che i termini dell’accordo sottoscritto non sono stati rispettati, l’ufficio, con atto motivato notificato mediante posta elettronica certificata ovvero a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ne dà comunicazione all’impresa invitandola a far pervenire, entro 30 giorni dalla data di notifica, eventuali memorie a difesa del proprio operato.
  • Qualora le memorie presentate dall’impresa siano considerate inidonee a smentire la denunciata violazione dell’accordo, ovvero, quando sia vanamente decorso il termine di trenta giorni assegnato all’impresa per la presentazione delle memorie stesse, l’accordo si considera risolto, anche solo parzialmente, a decorrere dalla data in cui risulta accertato il comportamento integrante violazione dell’accordo, ovvero, quando non sia possibile accertare tale data, a decorrere dalla data di efficacia originaria dell’accordo medesimo".