Credito d'imposta Irap per le imprese senza dipendenti: nuovo codice tributo
La legge 190/2014 (legge di stabilità 2015), ha introdotto alcune modifiche al D.Lgs 446/1997 (decreto IRAP) che disciplina il tributo regionale. In particolare, l’art. 1 della legge 190/2014 prevede che “a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014, ai soggetti che determinano il valore della produzione netta ai sensi degli articoli da 5 a 9 del D.Lgs 446/1997, e che non si avvalgono di lavoratori dipendenti, spetta un credito d'imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione a decorrere dall'anno di presentazione della corrispondente dichiarazione, pari al 10% dell'imposta lorda determinata secondo le disposizioni del citato D.Lgs 446/1997”.
Per permettere di beneficiare di tale agevolazione, l'Agenzia delle Entrate, in data 17/12/2015 con Risoluzione 105 ha istituito il seguente codice tributo:
- “3883” denominato “IRAP – utilizzo in compensazione del credito d’imposta di cui all’articolo 1, comma 21, della legge 23 dicembre 2014, n. 190”
In sede di compilazione del modello F24, tale codice deve essere esposto nella sezione “Regioni”, unitamente al codice regione, reperibile nella tabella “T0 codici delle Regioni e delle Province autonome” pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”, ovvero, nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “importi a debito versati”. Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l'anno d’imposta cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
Il codice tributo potrà essere utilizzato a partire dal 1° gennaio 2016