Rimborso dei benefici sul gasolio per uso autotrazione: disponibile il software
Con riguardo ai benefici sul gasolio per uso autotrazione utilizzato nel settore del trasporto, l'Agenzia delle Dogane ricorda con un suo messaggio del 26 marzo 2013 - con riferimento al rimborso sui quantitativi di prodotto consumati nel primo trimestre dell’anno 2013. la dichiarazione necessaria alla fruizione dei benefici fiscali previsti dalla legislazione vigente dovrà essere presentata entro il 30 aprile p.v..
A tal fine è disponibile un software sul sito internet di questa Agenzia, all’indirizzo www.agenziadogane.gov.it (in un click – Accise - Benefici per il gasolio autotrazione 1° trimestre 2013) per la compilazione e la stampa della apposita dichiarazione da consegnare, insieme ai relativi dati salvati su supporto informatico – CD-rom, DVD, pen drive USB - al competente Ufficio delle Dogane o all’Ufficio delle Dogane di Roma I (per gli esercenti comunitari non tenuti alla presentazione della dichiarazione dei redditi in Italia).
Al fine di semplificare gli adempimenti connessi alla compilazione della dichiarazione relativa al trimestre in questione, il software suddetto consente, aprendo il file relativo alla dichiarazione di un periodo precedente, il caricamento automatico dei dati identificativi dell’impresa e del dichiarante nonché di quelli relativi alle targhe dei mezzi i cui consumi possono essere ammessi al beneficio in
parola.
Importi rimborsabili
In attuazione dell’art. 61, comma 4, del D.L. n. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2012, tenuto conto dei rimborsi riconosciuti in ragione dei precedenti aumenti dell’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante, si evidenzia che la misura del beneficio riconoscibile è pari a € 214,18609 per mille litri di prodotto, in relazione ai consumi effettuati tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2013.
Aventi diritto, termini e modalità di fruizione del rimborso
Possono usufruire dell’agevolazione in questione, ferma restando l’esclusione dei soggetti che operano con mezzi di peso inferiore a 7,5 tonnellate, :
- gli esercenti l’attività di autotrasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate
- gli enti pubblici e le imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto di cui al decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, e relative leggi regionali di attuazione
- le imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale di cui alla legge 28 settembre 1939, n. 1822, al regolamento (CEE) n. 684/92 del Consiglio, del 16 marzo 1992, e successive modificazioni, e al citato decreto legislativo n. 422 del 1997
- gli enti pubblici e le imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone