Fisco
Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Novità sulle sanzioni per l'imposta di registro nei contratti di locazione e di affitto di beni immobili
Sono tre le novità introdotte dall'art.17 del D.lgs.158/2015 in materia di sanzioni sull'imposta di registro per i contratti di locazione e di affitto di beni immobili:
- entro il termine di 30 giorni, oltre alla liquidazione e versamento dell'imposta da parte dei contraenti dopo la stipula del contratto, andranno comunicati all'ufficio delle entrate preposto in cui il contratto stesso è stato registrato, anche le cessioni, le risoluzioni e le proroghe, anche se tacite, dal momento in cui esse si sono verificate; se ciò non dovesse avvenire, si potrà incorrere nella sanzione del 30% di ogni importo non versato, così come stabilito dall'art.13 del D.lgs.471/1997;
- l'attestato di proroga, cessione o risoluzione del contratto da presentare entro 20 giorni all'ufficio preposto è pertanto abrogato, bastando ormai la semplice comunicazione del fatto giuridico entro 30 giorni, come detto al punto precedente;
- in caso di mancata presentazione della comunicazione relativa alla risoluzione del contratto di locazione per il quale è stata esercitata l'opzione per l'applicazione della cedolare secca, entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento, si applica la sanzione in misura fissa pari a 67 euro, ridotta a 35 euro se presentata con ritardo non superiore a 30 giorni.
Le suddette novità si applicheranno a partire dal 1° gennaio 2017.
Aggiornamento del 22 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016
Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.