Fisco

Aliquota IVA ridotta per la cessione di moduli fotovoltaici


Con la sentenza n. 9/10/15 del 22 ottobre 2015, la Commissione Tributaria Provinciale di Milano si è pronunciata sui limiti applicativi dell’aliquota IVA del 10% prevista dal n. 127-quinquies) della Tabella A, Parte III, allegata al D.P.R. n. 633/1972 per le cessioni di moduli fotovoltaici.

L’Ufficio ha negato l’agevolazione nel presupposto che i suddetti beni, non costituendo impianti di produzione di energia elettrica di fonte solare-fotovoltaica, ma solo componenti degli stessi, non possono beneficiare né dell’aliquota ridotta di cui al citato n. 127-quinquies), né – in assenza della dichiarazione finale d’uso da parte dell’acquirente – di quella del successivo n. 127-sexies).

Di diverso avviso, invece, i giudici di primo grado, per i quali i beni in questione sono stati correttamente assoggettata ad imposta con l’aliquota del 10% siccome “i moduli cablati, vale a dire impianti idonei a produrre energia elettrica da fonte solare fotovoltaica, sia pure a corrente continua e non alternata”, sono “operazioni oggettivamente da assoggettare all’aliquota IVA del 10%”.

Per completezza, occorre rammentare che l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 269 del 27 settembre 2007, ha precisato che, dal tenore letterale del n. 127-quinquies), “si desume che il legislatore ai fini dell’applicazione del beneficio fiscale prescinde dalle caratteristiche intrinseche del realizzando impianto, ponendo come unica condizione la circostanza che deve trattarsi di impianto idoneo a produrre calore energia. Né la norma in questione pone vincoli di natura soggettiva, con la conseguenza che la stessa è da applicarsi oggettivamente alle cessioni degli impianti in parola a prescindere dal soggetto nei confronti del quale le cessioni sono effettuate, vale a dire indipendentemente dalla circostanza che i cessionari si configurino, ai fini IVA, come utilizzatori finali oppure quali operatori commerciali (produttori, importatori, grossisti o installatori)”.

Diversamente, ai fin dell’applicazione del successivo n. 127-sexies), il riferimento ai “beni, escluse materie prime e semilavorate, forniti per la costruzione (…)”, evidenzia che l’aliquota ridotta è circoscritta ai cd. “beni finiti” effettivamente utilizzati per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies), vale a dire beni “per i quali il processo produttivo si sia già compiuto e che, come tali, si trovino nell’ultima fase di commercializzazione”, che siano stati “acquistati per essere direttamente impiegati per la costruzione dell’impianto”.

In definitiva, conclude la Risoluzione n. 269/E/2007, “la disposizione di cui al n. 127-sexies risulterà applicabile alle sole cessioni dei componenti di impianti termici solari (quali pannelli solari, bollitori e pompe) effettuate (…) nei confronti di soggetti dediti all’installazione o costruzione di impianti termici ad energia solare nonché degli utilizzatori finali che rilascino, sotto la propria responsabilità, una dichiarazione circa l’utilizzazione dei beni per la costruzione degli impianti di cui al n. 127-quinquies”.