Gestione separata: facoltà di computo
L’articolo 3 del D.M. n. 282 del 1996 dispone che “gli iscritti alla gestione separata che possono far valere periodi contributivi presso l’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, le forme esclusive e sostitutive della medesima, le gestioni pensionistiche dei lavoratori autonomi di cui alla legge n. 233 del 1990 hanno facoltà di chiedere nell’ambito della gestione separata il computo dei predetti contributi, ai fini del diritto e della misura della pensione a carico della gestione stessa, alle condizioni previste per la facoltà di opzione di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995”.
Come esercitare la facoltà di computo
La facoltà di computo è esercitata al momento della presentazione della domanda di pensione e riguarda tutti e per intero i periodi assicurativi. Non è, quindi, possibile il computo parziale sia per quanto riguarda le gestioni che rientrano nell’ambito di applicazione del decreto in esame, sia per quanto riguarda i periodi contributivi di una singola gestione.
Condizioni per l’esercizio della facoltà di computo
Ai sensi dell’articolo 3 del DM n. 282 del 1996, l’esercizio della facoltà di computo è subordinato alla verifica che il richiedente, con il cumulo di contribuzione, sia in possesso delle condizioni previste per l’opzione al contributivo di cui all’articolo 1, comma 23, della legge n. 335 del 1995.
La sede dovrà pertanto verificare che l’interessato abbia:
a) un’anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31.12.1995;
b) un’anzianità contributiva pari o superiore ai 15 anni di cui almeno 5 anni collocati dopo il 1.1.1996.
Prestazioni conseguibili con il computo e relativo regime normativo
Per quanto concerne i trattamenti conseguibili il computo può essere utile ai fini del diritto e della misura delle seguenti prestazioni pensionistiche:
- pensione di vecchiaia;
- pensione anticipata;
- pensione di inabilità;
- assegno ordinario di invalidità;
- pensione indiretta ai superstiti;
- pensione supplementare.
Con l’esercizio della predetta facoltà l’assicurato consegue un trattamento a carico della gestione separata.
Sistema di calcolo e misura del trattamento
Con l’esercizio della facoltà di computo il trattamento pensionistico viene liquidato nell’ambito della Gestione separata e, di conseguenza calcolato interamente con il sistema contributivo, fermo restando che, ai fini della determinazione del montante individuale per i periodi anteriori o successivi al 1996, devono trovare applicazione le aliquote di computo delle singole gestioni di appartenenza.
Valorizzazione dei periodi contributivi successivi al trattamento pensionistico conseguito in gestione separata col computo.
I periodi contributivi versati nella gestione separata successivamente alla decorrenza del trattamento conseguito con l’esercizio della facoltà di computo danno luogo, a domanda, ad un supplemento di pensione ai sensi dell’articolo 1, comma 3, del decreto n. 282 del 1996. Per quanto, invece, riguarda i contributi versati nell’assicurazione generale obbligatoria (FPLD e Gestioni speciali dei lavoratori autonomi) o nelle gestioni sostitutive ed esclusive dell’ago successivi alla decorrenza del trattamento pensionistico a carico della Gestione separata ottenuto con il computo, in mancanza di specifiche disposizioni normative, non possono dar luogo né ad un supplemento di pensione né ad una pensione supplementare.
Ne deriva che i predetti contributi potranno essere valorizzati solo al raggiungimento dei requisiti previsti per un autonomo diritto a pensione.