Risoluzione 98/E - I medici di medicina generale convenzionati con il SSN sono esonerati dalla fatturazione elettronica
L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la Risoluzione n.98/E del 25 novembre 2015 che i medici di medicina generale convenzionati (posti, cioè, in una posizione ibrida tra il professionismo e la parasubordinazione) e retribuiti con cedolino dal Servizio Sanitario Nazionale non sono tenuti ad emettere la fattura elettronica nei confronti della P.A., in quanto con la legge di stabilità 2008 (in particolare, i commi 209-213 dell'art.1 della Legge 244/2007) non è stata introdotta una nuova fattispecie di fatturazione, ma solo una modalità di comunicazione nuova obbligatoria con gli enti pubblici e, pertanto, trova sempre applicazione il dettato normativo contenuto nell’art.2 del DM 31 ottobre 1974, come anche ricordato nel messaggio INPS 7842/2014. La citata norma prevede infatti che: "nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medico-sanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura di cui all'art.21 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. Tale documento deve contenere gli elementi e i dati indicati nel secondo comma del citato art.21 ed essere emesso in triplice esemplare; il primo deve essere consegnato o spedito al professionista unitamente ai corrispettivi liquidati, il secondo consegnato o spedito all'ufficio provinciale della imposta sul valore aggiunto competente ai sensi dell'art.40 del citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il terzo conservato presso l'ente».