Fisco

Esonero dalla certificazione dei corrispettivi per i servizi elettronici resi a soggetti privati


Dal 1° gennaio 2015, i soggetti passivi IVA che effettuano prestazioni di servizi, tramite mezzi elettronici, nei confronti di committenti italiani che agiscono al di fuori dell’esercizio d’impresa, arte o professione (operazioni business to consumer – B2C), sono esonerati sia dall’obbligo di fatturazione che dall’obbligo di certificazione dei corrispettivi (ai sensi dell’art.22, co.1, n. 6-ter, del DPR 633/1972): in altri termini, il cedente per tali tipologie di operazioni non dovrà emettere alcun documento fiscale (scontrino, ricevuta fiscale, fattura), salvo il caso in cui la fatturazione sia richiesta dal cliente privato non oltre il momento di effettuazione dell’operazione. Resta inteso che nulla è cambiato in merito alle operazioni di e-commerce tra soggetti passivi IVA (rapporti B2B), per le quali la certificazione delle operazioni continua a seguire le regole ordinarie.

L’Allegato II della Direttiva 2006/112/CE individua le tipologie di servizi elettronici forniti attraverso internet o una rete elettronica, la cui natura rende la prestazione essenzialmente automatizzata, corredata di un intervento umano minimo, come ad esempio la fornitura di siti web e web–hosting, le prestazioni d’insegnamento a distanza, la fornitura di musica, film, giochi, compresi i giochi di sorte o d’azzardo.

Si ricorda che il commercio elettronico si distingue in:

  • commercio elettronico indiretto, quando la compravendita riguarda dei beni materiali che vengono consegnati fisicamente al destinatario acquirente, mentre via internet avviene la conclusione del contratto e il relativo pagamento;
  • commercio elettronico diretto, qualora avvenga la consegna digitale del bene virtuale, ovvero l’erogazione del servizio online: in questi casi tutte le fasi della transazione avvengono via web, fino alla consegna digitale del bene acquistato.

Tale semplificazione, introdotta dal D.M. del 27 ottobre 2015 per dare attuazione al D.Lgs. 42/2015, introduce per la certificazione delle operazioni di commercio elettronico diretto, il medesimo trattamento previsto per le operazioni di commercio elettronico indiretto, quest’ultime già esonerate dall’obbligo di certificazione, in quanto assimilate alle vendite per corrispondenza per effetto delle disposizioni del DPR 696/1996. L’applicazione della medesima semplificazione, sia al commercio elettronico diretto che a quello indiretto, consentirà al prestatore/cedente di gestire con un’unica procedura di certificazione tutte le operazioni di e-commerce effettuate nei confronti dei consumatori privati nazionali: il cedente potrà vendere sul proprio portale web differenti prodotti, dal bene fisico (commercio elettronico indiretto) al download dell’e-book, file Mp3, aggiornamento sotware (commercio elettronico diretto) senza dover emettere nessun documento fiscale, annotando l’operazione nel registro dei corrispettivi, ai sensi dell’articolo 24 del DPR 633/1972, entro il giorno non festivo successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Infine si ricorda che qualora l’operatore economico decidesse di optare per la trasmissione telematica dei corrispettivi all’Agenzia delle entrate (articolo 2, del D.Lgs. 127/2015), a partire dal 1° gennaio 2017, sarebbe anche esonerato dalla registrazione giornaliera dei corrispettivi.