Fatturazione elettronica al GSE: dal 3 novembre 2015 è attivo il servizio anche per lo scambio sul posto
Il Gestore Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato sul proprio sito un avviso con il quale ricorda che, ai sensi del DM 3 aprile 2013, n. 55, dal 3 novembre 2015 saranno attivate, anche per il regime commerciale dello “Scambio sul Posto”, le funzionalità del Portale del GSE relative alle “Fatture Energy”: tale implementazione completa l’ultima fase dell’adeguamento degli strumenti informatici del gestore.
Dal 3 novembre 2015 il GSE emetterà per conto degli operatori le fatture in formato XML (eXtensible Markup Language) relative allo scambio sul posto, provvedendo a firmarle digitalmente e a trasmetterle al Sistema di Interscambio (SDI). Gli operatori accedendo al portale, potranno quindi importare il file XML della notifica di accettazione del Sistema di Interscambio e il file XML, in versione p7m, della fattura elettronica; tale funzione consentirà all'utente di adempiere all'obbligo di effettuare autonomamente la conservazione sostitutiva della suddetta documentazione, reperibile dal portale del GSE, all’interno della sezione “fascicolo elettronico”. Per ulteriori chiarimenti circa l’applicazione delle modalità di fatturazione elettronica ai meccanismi di incentivazione e supporto alle fonti rinnovabili e all’efficienza energetica si rinvia alle “Istruzioni operative relative alle “Fatture Energy”.
Infine si ricorda che l’Agenzia delle entrate, con la Risoluzione n. 81/E del 25 settembre 2015 ha fornito i seguenti chiarimenti circa la comunicazione del luogo di conservazione in modalità elettronica (D.M. 17 giugno 2014), dai quali emerge:
- “a) la facoltà, per chi emette/riceve fatture elettroniche, di conservare le stesse, così come le altre scritture contabili, tanto sul territorio nazionale, quanto all’estero, in Paesi con i quali esista uno strumento giuridico che disciplini la reciproca assistenza;
- b) l’obbligo di comunicare, tramite la dichiarazione dei redditi, che nell’anno di riferimento si è proceduto alla conservazione sostitutiva;
- c) in caso di controlli e verifiche, l’obbligo di rendere leggibili ed accessibili i documenti (fatture in primis) tanto dalla sede presso cui il contribuente svolge la propria attività, quanto dal diverso luogo in cui gli stessi sono fisicamente collocati, previa apposita dichiarazione da effettuare ai sensi del citato articolo 35, comma 2, lettera d), del D.P.R. n. 633 del 1972.”
In particolare, con riferimento all’obbligo di comunicazione nella dichiarazione di cui al punto b), al rigo RS140 del Modello Unico PF (ovvero ai righi RS104 e RS40 per quelli SC e SP) va indicato il “codice 1, qualora il contribuente nel periodo di riferimento, abbia conservato in modalità elettronica almeno un documento rilevante”.