Risoluzione 88/E - Chiarimenti su fatturazione e regime fiscale applicabile per i medici CTU
Con la Risoluzione 88/E del 19 ottobre 2015, l'Agenzia delle Entrate ha chiarito, su istanza di interpello dell'INPS, quale sia il regime fiscale applicabile ai compensi versati ai medici alle dipendenze di una ASL (nel caso di specie un geriatra), che hanno svolto attività di CTU (consulenti tecnici d'ufficio) nel corso di un giudizio innanzi al Tribunale e se tali redditi vadano assoggettati a IVA mediante fattura elettronica.
L'Agenzia ha posto una differenza tra:
- prestazioni medico-legali rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del procedimento penale;
- prestazioni medico-legali rese all'Autorità giudiziaria, nell'ambito del giudizio civile, per finalità assicurative, amministrative e similari.
Nel primo caso ci si trova di fronte a redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (ex art.50 TUIR) che, però, perdono la loro qualificazione, essendo attratti nella categoria reddituale tipica del soggetto esercente pubblica funzione quando questi svolga attività di lavoro autonomo o di impresa. In tal caso, pertanto, il reddito prodotto dalla consulenza tecnica d'ufficio in un giudizio penale assume rilievo ai fini IVA e va documentato mediante fattura elettronica.
Nel secondo caso,
- qualora l'attività di consulenza venga svolta con il carattere dell'abitualità da parte del professionista, il reddito andrà assoggettato ad IVA, in quanto rientrante tra i redditi di lavoro autonomo (ex art.53 TUIR). Ne consegue che, anche in questo caso e come prevede l'art.54 del TUIR, non solo vi sia la necessità del possesso della partita IVA, ma anche l'obbligo di fatturazione elettronica qualora l'erogante il compenso abbia la qualifica soggettiva di Pubblica Amministrazione secondo quanto previsto dalla Circolare 1/DF del 9 marzo 2015;
- qualora l'attività di consulenza venga prestata in maniera occasionale, i relativi onorari vanno qualificati come redditi diversi ai sensi dell'art.67 co.1 lett.l) del TUIR, in quanto si tratta di attività di lavoro autonomo non esercitata abitualmente. In tal caso infatti, difettando il presupposto soggettivo dell'IVA (art.5 DPR 633/1972), non c'è assoggettamento all'imposta e, di conseguenza, non c'è obbligo di apertura della partita IVA e di emissione della fattura elettronica.
Da ricordare, infine, che, come ha sostenuto anche la Cassazione nella sentenza n.2297 del 27 marzo 1987, la volontaria iscrizione del medico all'albo dei consultenti tecnici costituisce indizio di abitualità nell'esercizio della consulenza.