Decreto Revisione sistema sanzionatorio - Il fornitore che non verifica la dichiarazione d’intento dell’esportatore abituale verserà la sanzione in misura fissa
Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 è stata attuata la riforma del sistema sanzionatorio tributario, che prevede l’introduzione di modifiche sia sul piano delle sanzioni penali sia in merito alle sanzioni amministrative, con operatività così differita:
- dal 22 ottobre 2015, data di entrata in vigore del decreto legislativo, entrano in vigore le modifiche apportate al regime sanzionatorio penale (argomento trattato nei seguenti articoli riguardanti le nuove soglie di reato per omessi versamenti e Dichiarazione fraudolenta);
- dal 1° gennaio 2017 entrano in vigore le novità riguardantila revisione delle sanzioni amministrative.
In questa sede vengono analizzate le modifiche apportate dall’art.15, co.1, lett.g), del D.Lgs. n. 158 del 24 settembre 2015 al comma 4 bis, dell'art.7, del D.Lgs. n. 471/1997, ossia le sanzioni amministrative che gravano sulfornitore o prestatore dell'esportatore abituale,qualora effettui una fornitura di beni o una prestazione di servizi senza applicazione dell'IVA, prima di aver ricevuto e verificato telematicamente la dichiarazione d'intento emessa dell'esportatore; in tale circostanza è stato alleggerito il carico sanzionatorio, prevedendo l'applicazione di una sanzione fissa da 250 a 2.000 euro che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2017.
Fino al 31 dicembre 2016 (art.7 D.lgs.471/1997)
Il fornitore o prestatore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'imposta, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver riscontrato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia, sarà soggetto all'irrogazione di una sanzione dal 100 al 200 per cento dell’imposta.
Dal 1° gennaio 2017 (art.7 D.lgs.471/1997)
Irrogazione di una sanzione da 250 a 2.000 euro in capo al cedente o prestatore dell’esportatore abituale che effettua cessioni o prestazioni senza applicazione dell'imposta, prima di aver ricevuto la dichiarazione d’intento e aver verificato telematicamente l’avvenuta presentazione all’Agenzia.
Il legislatore, con il passaggio dalla sanzione proporzionale alla sanzione in misura fissa, ha voluto armonizzare il carico sanzionatorio alle disposizioni dell’art.20 del D.Lgs. n. 175/2014 (Decreto semplificazioni) con il quale dal 1° gennaio 2015 è stato invertito, dal fornitore/prestatore all’esportatore abituale, l’onere della comunicazione telematica all'Agenzia delle dichiarazioni d’intento.