Fisco

Decreto Revisione sistema sanzionatorio: violazioni relative alle dichiarazioni dei redditi ed IRAP


In data 7 ottobre 2015 è stato pubblicato con GU n°233 il D.Lgs. 158/2015, in materia di revisione del sistema sanzionatorio.

In particolare l'art.15 del decreto apporta alcune modifiche al decreto 471/1997, in materia di sanzioni tributarie non penali relative ad imposte dirette, imposta sul valore aggiunto e riscossione dei tributi.

Art.1 - Violazioni relative alla dichiarazione delle imposte sui redditi e dell'IRAP

L'omessa presentazione della dichiarazione dei redditi o della dichiarazione IRAP comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa che va dal 120% al 240% dell'imposta, con un minimo di 250 euro. Se non erano dovute imposte la sanzione va da 250 euro a 1000 euro.

La dichiarazione presentata ma non corretta e tale per cui sia stato indicato un reddito inferiore a quello accertato, un'imposta inferiore a quella dovuta ovvero un credito superiore a quello spettante, la sanzione amministrativa va dal 90% al 180% della maggior imposta o della differenza di credito spettante (prima della riforma la sanzione andava dal 100% al 200% della differenza rilevata). Se tale violazione è realizzata mediante documentazione falsa od operazioni inesistenti e condotte fraudolente, la sanzione suddetta è aumentata della metà.

La medesima sanzione, invece, si riduce di un terzo se la maggior imposta o il minor credito sono:

  • inferiori al 3% dell'imposta dichiarata o del credito dichiarato;
  • complessivamente inferiori a 30.000 euro;
  • l'infedeltà deriva da un errore sull'imputazione temporale di elementi positivi o negativi di reddito, purchè il componente positivo abbia già concorso alla determinazione del reddito nell'anno in cui si verifica l'accertamento 

Se non vi è alcun danno per l'Erario la sanzione è pari a 250 euro.

Il nuovo articolo dispone, infine, che le sanzioni di cui sopra sono raddoppiate se il canone di locazione di beni immobili ad uso abitativo non è stato indicato ovvero è stato indicato in misura inferiore a quella effettiva.


Aggiornamento del 22 dicembre 2015 - Legge di stabilità 2016

Le suddette disposizioni entreranno in vigore dal 1° gennaio 2016 e non più dal 1° gennaio 2017.