Fisco

Decreto semplificazione riscossione - Casi particolari per i termini di notifica delle cartelle esattoriali


L'art.4 del D.lgs.159/2015 apporta aggiunte all'art.25 del D.lgs.602/1973, introducendo:

  • un termine per la notifica delle cartelle esattoriali (art.25 comma 1 lett.c-bis)) nei casi previsti dal nuovo art.15-ter dello stesso D.lgs.602/1973 (rateazioni per avvisi bonari ex art.36-bis DPR 600/1973 ed ex art.54-bis DPR 633/1972 e per comunicazioni definitive contenenti la rideterminazione in autotutela delle somme dovute e di accertamento con adesione): il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata del piano di rateazione;
  • alcune deroghe ai termini per la notifica delle cartelle in presenza di:
    • crediti anteriori alla data di pubblicazione del ricorso per l'ammissione al concordato preventivo nel registro delle imprese, non ancora iscritti a ruolo (31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che revoca l'ammissione al concordato preventivo o ne dichiara la mancata approvazione, oppure, successivo alla pubblicazione della sentenza che dichiara la risoluzione o l'annullamento del concordato preventivo);
    • crediti rientranti nell'accordo di ristrutturazione dei debiti, non ancora iscritti a ruolo alla data di presentazione della transazione fiscale (31 dicembre del terzo anno successivo alla scadenza del termine di 90 giorni dalle scadenze previste dall'art.182-ter del Regio decreto 267/1942);
    • crediti non ancora iscritti a ruolo, anteriori alla data di pubblicazione della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o della proposta di piano del consumatore (31 dicembre del terzo anno successivo alla pubblicazione del decreto che dichiara la risoluzione o l'annullamento dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento o la cessazione degli effetti dell'accordo, oppure, successivo alla pubblicazione del decreto che revoca o dichiara la cessazione degli effetti del piano del consumatore;
  • che, se successivamente alla chiusura delle procedure di concordato preventivo o di ristrutturazione dei debiti viene dichiarato il fallimento del debitore, l'ente concessionario della riscossione chiede l'insinuazione al passivo dell'importo dovuto, senza necessità di notifica della cartella esattoriale.