Cassazione - Se l'inquilino non paga il canone di locazione, il proprietario non è tenuto al versamento dell'IVA sull'importo dovuto
Con la sentenza n. 21621 del 23 ottobre 2015, la Corte di Cassazione ha parzialmente accolto il ricorso dell'Agenzia delle Entrate che lamentava la violazione e la falsa applicazione delle norme sull'omessa fatturazione e dichiarazione in relazione a dei canoni di locazione commerciale che erano maturati a favore del locatario da parte del conduttore dell'immobile. Tali canoni, infatti, sono sottoposti a imposizione fiscale secondo il sistema del reddito ordinario medio.
La Corte ha dato ragione all'Agenzia, infatti, solo per quanto concerne le imposte dirette, in quanto, in caso di locazione per immobili non adibiti ad uso abitativo, si applica l'art.26 del TUIR secondo il quale i redditi fondiari vengono imputati al locatario indipendentemente dal fatto che essi siano stati realmente percepiti e sono imponibili (e da dichiarare) per il solo fatto che vi sia in essere un contratto tra le parti con il relativo canone, a meno che non intervenga risoluzione dello stesso.
Per quanto concerne l'IVA, al contrario, il momento impositivo coincide con la percezione del compenso e, pertanto, se il conduttore risulta moroso, non vi è l'obbligo di emissione di fattura da parte del locatario (e il compenso non ricevuto, pertanto, non andrà nemmeno dichiarato).