Fisco

Decreto semplificazione riscossione - La riammissione nella rateazione per le somme iscritte a ruolo decadute dal beneficio


Il comma 7 dell'art.15 del D.lgs.159/2015 ha disposto la facoltà per i contribuenti decaduti nei 24 mesi precedenti all'entrata in vigore del presente decreto (dal 22 ottobre 2013) dalle rate per somme iscritte a ruolo ancora non versate di poterle ripartire fino ad un massimo di 72 rate mensili. Se il contribuente, richiedendo tale nuova pianificazione, però, non dovesse successivamente pagare 2 rate anche non consecutive, decadrebbe automaticamente dal beneficio di rateazione, ferme però restando alcune clausole (art.19 commi 1-quater, 3 lett.b) e c) e 4 del DPR 602/1973):

  • l'agente della riscossione può iscrivere ipoteca o fermo amministrativo, solo in caso di mancato accoglimento della richiesta del piano di rateazione suddetto, ma sono comunque salvi le ipoteche ed i fermi già iscritti alla data in cui la rateazione viene concessa. Se la stessa è concessa, inoltre, non è possibile avviare nuove azioni esecutive fino a quando, eventualmente, venga rigettata la dilazione di pagamento. Il pagamento della prima rata, comunque, determina l'impossibilità di mantenere procedure di recupero coattivo già avviate in precedenza, a condizione che non si sia ancora tenuto l'incanto con esito positivo o non sia stata presentata istanza di assegnazione, o, ancora, il terzo non abbia reso dichiarazione positiva o non sia stato già emesso provvedimento di assegnazione dei crediti pignorati. Tutto ciò rimane valido qualora però sia compatibile, nei singoli casi, con la nuova suddetta disposizione del comma 7 dell'art.15;
  • in caso di mancato pagamento, a piano di rateazione concesso, di 5 rate anche non consecutive, l'importo iscritto a ruolo ancora non versato diviene immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione, ma lo stesso può essere nuovamente rateizzato qualora all'atto della richiesta vengano saldate integralmente tutte le rate già scadute; restando fermo quanto previsto al punto precedente, l'importo rimanente ancora da versare al netto delle rate scadute può essere ripartito fino al massimo delle rate concedibili (72);
  • le rate mensili scadono nel giorno di ogni mese in cui è stata accolta l'istanza di dilazione del pagamento e quest'ultimo può essere effettuato anche mediante domiciliazione su conto corrente del contribuente debitore.

Il beneficio può essere richiesto entro 30 giorni dalla pubblicazione del decreto (21 novembre 2015).

Attenzione: il beneficio è stato prorogato al 23 novembre 2015 (vedere news correlata).