Decreto semplificazione riscossione - La sospensione legale della riscossione
L'art.1 del D.lgs.159/2015 ha riformato alcuni aspetti della sospensione legale della riscossione prevista nella legge di stabilità 2013 (legge 228/2012).
E' stato, infatti, ridotto da 90 giorni a 60 giorni, dalla notifica del primo atto di riscossione o dell'atto della procedura cautelare o esecutiva, a pena di decadenza il termine per la presentazione della dichiarazione da parte del contribuente "con la quale venga documentato che gli atti emessi dall'ente creditore prima della formazione del ruolo, ovvero la successiva cartella di pagamento o l'avviso per i quali si procede, sono stati interessati:
a) da prescrizione o decadenza del diritto di credito sotteso, intervenuta in data antecedente a quella in cui il ruolo è reso esecutivo;
b) da un provvedimento di sgravio emesso dall'ente creditore;
c) da una sospensione amministrativa comunque concessa dall'ente creditore;
d) da una sospensione giudiziale, oppure da una sentenza che abbia annullato in tutto o in parte la pretesa dell'ente creditore, emesse in un giudizio al quale il concessionario per la riscossione non ha preso parte;
e) da un pagamento effettuato, riconducibile al ruolo in oggetto, in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore" (art.1 comma 538 legge 228/2012).
E' stata soppressa, inoltre, la lettera f) dello stesso comma che prevedeva la possibilità di inserire nella dichiarazione anche "qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso".
E' stato, inoltre, soppresso il termine di 60 giorni per l'invio al contribuente della conferma della correttezza della documentazione prodotta da questi nei confronti dell'ente creditore e della trasmissione della stessa da parte di quest'ultimo all'ente concessionario della riscossione.
Si ricorda che il primo periodo del comma stabilisce che "Entro il termine di dieci giorni successivi alla data di presentazione della dichiarazione di cui al comma 538, il concessionario per la riscossione trasmette all'ente creditore la dichiarazione presentata dal debitore e la documentazione allegata al fine di avere conferma dell'esistenza delle ragioni del debitore ed ottenere, in caso affermativo, la sollecita trasmissione della sospensione o dello sgravio direttamente sui propri sistemi informativi".
Il nuovo secondo periodo del comma 539 ora dispone che "l'ente creditore, tramite apposito canale telematico, a mezzo posta elettronica certificata oppure a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, comunica al debitore l'esito dell'esame della dichiarazione, dando altresì comunicazione al concessionario del provvedimento di sospensione o sgravio ovvero conferma della legittimità del debito iscritto a ruolo". Fino a quando non è stato completato tale "iter", dispone la riforma, il termine dei duecento giorni per la decadenza del pignoramento a seguito di mancato primo incanto rimane sospeso (ex art.53 comma 1 DPR 602/1973).
L'art.1 del decreto in esame ha, ancora, aggiunto il comma 539-bis all'art.1 della legge di stabilità 2013 che prevede che "la reiterazione della dichiarazione di cui al comma 538 non è ammessa e, in ogni caso, non comporta la sospensione delle iniziative finalizzate alla riscossione".
Al comma 540, dopo l'ultimo periodo è stato inserito il seguente: "L'annullamento non opera in presenza di motivi diversi da quelli elencati al comma 538 o, comunque, nei casi di sospensione giudiziale o amministrativa o di sentenza non definitiva di annullamento del credito": prima della riforma operava l'annullamento delle partite indicate dal debitore in capo all'ente creditore e l'ente concessionario della riscossione veniva automaticamente discaricato dei relativi ruoli qualora l'ente creditore non avesse inviato la comunicazione di conferma della correttezza della documentazione. Dal 22 ottobre 2015, invece, tale annullamento non opera più nei casi in cui la comunicazione non sia stata inviata dall'ente creditore entro il termine dei 220 giorni dal primo atto di riscossione, o cautelare, o d'esecuzione, quando ci si trovi in presenza di sospensione disposta dal giudice o da un'amministrazione o di una sentenza di annullamento del credito non ancora passata in giudicato, oppure in presenza di motivi diversi da quelli elencati nel comma 538. Contemporaneamente, se si verifica l'annullamento, vengono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.
Lo stesso art.1 del decreto in esame ha, infine, abrogato i commi 1-bis, 1-ter e 1-quater dell'art.49 del DPR 602/1973 in tema di espropriazione forzata, concernenti le procedure di comunicazione di pagamenti fra ente creditore ed ente concessionario e di rimborso per quest'ultimo, e ha eliminato il diritto da parte del debitore di dimostrare con apposita documentazione (rilasciata secondo le modalità dell'abrogato comma 1-bis) l'avvenuto pagamento degli importi dovuti o lo sgravio totale riconosciuto dall'ente creditore.