Fisco

L'IVA relativa a una fattura falsa va sempre versata


La Corte di Cassazione con la sentenza n. 11838 del 13 marzo 2012 afferma che l'IVA relativa a fatture emesse per operazioni inesistenti va versata interamente senza tener conto di eventuali crediti di imposta o compensazioni e al di là della ricostruzione della contabilità. Il tributo va considerato "fuori conto".

La Corte di Cassazione sottolinea infatti che, con riferimento all’articolo 1, n. 1, lettera a), del D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, tra le “operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte”, qualificate come “inesistenti” ai fini della configurabilità dei reati di cui agli artt. 2 ed 8, “devono intendersi anche quelle giuridicamente inesistenti, ovvero quelle aventi una qualificazione giuridica diversa”.

Pertanto i giudici di legittimità ritengono condivisibile il principio assunto dalla giurisprudenza tributaria secondo cui, in base all'art. 21 del D.P.R. n. 633/72, l'IVA corrispondente ad un'operazione inesistente deve essere considerata "fuori conto" e la relativa obbligazione, conseguentemente, deve essere "isolata da quella risultante dalla massa di operazioni effettuate ed estraniata dal meccanismo della compensazione".

Il contribuente è tenuto pertanto a versare l'ammontare dell'IVA relativa a fatture emesse per operazioni inesistenti senza ricostruire analiticamente la contabilità.