Fisco

Detraibilità delle spese per interventi edilizi nel condominio minimo


L'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 74/E del 27 agosto 2015, ha reso risposta ad un condomino istante che chiedeva se fosse riconosciuta la detrazione per ristrutturazione edilizia, anche nel caso in cui non fosse stato indicato il codice fiscale del condominio per il pagamento effettuato con bonifico bancario e il pagamento stesso fosse stato effettuato "pro quota" dai singoli condomini e non da un solo condomino o dal condominio stesso, come prescritto dalla Circolare 11/E del 21 maggio 2014 punto 4.3.

L'Amministrazione ha risposto positivamente, a patto che il contribuente rispetti alcuni formalità richieste:

  • "- sia presentata a un Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate la domanda di attribuzione del codice fiscale al condominio, mediante il modello AA5/6;
  • - sia stata versata dal condominio, con indicazione del codice fiscale attribuito, la sanzione prevista dall’art. 13, comma 1, lett. a), del DPR n. 605 del 1973, per l’omessa richiesta del codice fiscale, nella misura minima di euro 103,29, mediante il modello F24, utilizzando il codice tributo 8912;
  • - il condominio invii una comunicazione in carta libera all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente in relazione all’ubicazione del condominio".

La risoluzione specifica, inoltre, che:

"Nella comunicazione, unica per tutti i condòmini, devono essere specificati, distintamente per ciascun condomino:

  • - le generalità e il codice fiscale;
  • - i dati catastali delle rispettive unità immobiliari;
  • - i dati dei bonifici dei pagamenti effettuati per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio;
  • - la richiesta di considerare il condominio quale soggetto che ha effettuato gli interventi;
  • - le fatture emesse dalle ditte nei confronti dei singoli condòmini, da intendersi riferite al condominio".


Successivamente, tutti i condòmini, al fine di beneficiare della detrazione, dovranno inserire le cifre sostenute a titolo di spesa nel periodo d’imposta 2014 nel modello UNICO PF/2015, da presentare entro il 30 settembre 2015, oppure, qualora abbiano già presentato il modello 730, nella dichiarazione integrativa dello stesso, presentabile entro il 26 ottobre 2015 (il termine ordinario del 25 ottobre cade in un giorno festivo e viene, pertanto, posticipato al 26).