Fisco

D.lgs.128/2015 - Entrata in vigore dei limiti al raddoppio dei termini di accertamento in caso di reati tributari e regime transitorio


Scatta oggi, 2 settembre 2015, l'efficacia dei limiti sul raddoppio dei termini per l'accertamento previsti dall'art.2 del D.lgs. 128/2015.

La norma in esame suddivide due tipologie di regimi applicabili agli atti di verifica e accertamento posti in essere dall'Agenzia delle Entrate e dalla Guardia di Finanza:

  • il regime ordinario, applicato sia per le imposte dirette sia per l'IVA ai commi 1 e 2;
  • il regime transitorio, previsto al comma 3 e applicato solo a determinate fattispecie di atti (avvisi di accertamento, atti di irrogazione sanzioni, altri atti impositivi o sanzionatori impugnabili, inviti a comparire e processi verbali di constatazione).

Il regime ordinario si applica a tutti i provvedimenti notificati dal 3 settembre 2015 e implica, sia per gli accertamenti delle imposte dirette sia dell'IVA, che il raddoppio dei termini per l'accertamento tributario, in caso di rilievo di reati tributari, non opera quando l'Agenzia delle Entrate o la Guardia di Finanza non provvedano alla presentazione o alla trasmissione della denuncia entro i termini ordinari dell'accertamento (4 anni in caso di presentazione della dichiarazione e 5 anni in caso di dichiarazione omessa).

Il regime transitorio, invece, mira a salvaguardare alcune tipologie di atti già posti in essere dall'Agenzia e della Guarda di Finanza e stabilisce che sono fatti comunque salvi gli effetti degli avvisi di accertamento, degli avvisi di erogazione delle sanzioni amministrativo-tributarie e di tutti gli altri atti impugnabili di natura impositiva o sanzionatoria, se questi sono stati notificati entro il 2 settembre 2015 (quindi anche se la denuncia è intervenuta successivamente alla scadenza dei termini ordinari per l'accertamento). Rientrano in questo stesso regime transitorio anche gli inviti a comparire per definire l'accertamento con adesione e i processi verbali di constatazione, qualora siano stati formalmente conosciuti dal contribuente entro il 2 settembre 2015: in questi ultimi due casi, però, in mancanza del rispetto del nuovo limite al raddoppio, i conseguenti atti recanti la pretesa impositiva o sanzionatoria devono essere notificati entro il 31 dicembre 2015.