Fisco

Cassazione: L'IVA è detraibile anche se la fattura non è stata annotata nel registro degli acquisti


La Corte di Cassazione, con la sentenza n.18924 del 24 settembre 2015, ha confermato la pronuncia della CTR Lazio che aveva riconosciuto ad una società la detrazione IVA sulle fatture passive non annotate nel registro acquisti, disconosciuta, invece, dall'Agenzia delle Entrate mediante avviso di rettifica della dichiarazione e irrogazione delle relative sanzioni.

La motivazione addotta dalla Suprema Corte è stata quella relativa al fatto che nel verbale la Guarda di Finanza, che aveva effettuato la verifica "in loco", nonostante avesse constatato che le fatture passive non erano state annotate sul supporto cartaceo del registro acquisti (omessa registrazione di fatture passive), ma esclusivamente su un supporto di tipo informatico, non aveva posto in contestazione la reale effettuazione delle operazioni di fatturazione, liquidazione e versamento dell'imposta a seguito di esercizio di diritto di rivalsa da parte della contribuente. Da ciò i verificatori avevano potuto dedurre la posizione debitoria ai fini IVA della società che, pertanto, aveva il diritto di effettuare la detrazione dell'imposta assolta a monte.